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Solo danno patrimoniale per Trenitalia

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Solo danno patrimoniale per Trenitalia

Solo danno patrimoniale e non morale per gli abitanti di un comune del Padovano soggetto a fastidiose attività di movimentazione ferroviaria: Trenitalia dovrà risarcirli per aver causato immissioni sonore superiori alla normale soglia di tollerabilità e non altro.

La Cassazione accoglie, dunque, in parte la ragione dei sette proprietari che avevano lamentato un deprezzamento dei propri immobili, in seguito all'intervento di Trenitalia spa nell'area, loro attigua, di Campo Marte, riconoscendo un vizio di extra-petizione alla Corte di appello di Venezia per aver statuito anche sul danno morale, non richiesto.

La sentenza 20198 depositata ieri rappresenta l'ultimo tassello di un mosaico piuttosto articolato. Oltre al risarcimento dei danni patiti, un primo intervento da parte del Tribunale di Padova aveva condannato Trenitalia a realizzare un sistema di oliatura periodica delle rotaie e degli impianti, che consentisse di superare i fastidiosi rumori dovuti all'attività di movimentazione dei vagoni ferroviari provocando, peraltro, immissioni definite “intollerabili e nocive”.

Successivamente la Corte di appello di Venezia, respinta Trenitalia, validava il ricorso presentato dal Tribunale e imperniato sul “criterio del differenziale”: seppure il rumore delle movimentazioni dei convogli non oltrepassasse i limiti assoluti fissati dalla normativa vigente, tuttavia doveva ritenersi superata la soglia della normale tollerabilità (stabilita dall'articolo 844 del Codice civile). Il Tribunale, dunque, aveva operato un bilanciamento tra le esigenze della produzione e il diritto alla tranquillità della vita dei residenti.
In seguito, nonostante il giudice di secondo grado avesse negato ai proprietari degli immobili il risarcimento del danno esistenziale quale autonoma categoria, la Corte lagunare riconosceva agli attori il danno morale derivante da reato “a titolo di ristoro per l'enorme sofferenza patita e patienda”.

Contro questa ultima decisione ha presentato ricorso Trenitalia, adducendo tre motivi, accolti solo in parte dalla Cassazione. Nella sentenza 20198 i giudici ricordano - anche alla luce dell'orientamento dettato dalla Consulta - che in tema di immissioni acustiche la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità e che il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rimane prioritaria rispetto alle esigenze della produzione, anche in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 6-ter del dl 208/2008 (sulla normale tollerabilità delle emissioni acustiche).
Il limite di tollerabilità, però, ribadiscono i giudici, non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, “variabile da luogo a luogo , secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti”: spetta perciò al giudice di merito accertarne in concreto il superamento. E il criterio del differenziale adottato dalla Corte di merito, mantiene tutta la sua efficacia.

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