Norme & Tributi

Per la rottamazione dei ruoli una riduzione del carico progressiva

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ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Per la rottamazione dei ruoli una riduzione del carico progressiva


Il continuo riproporsi di norme speciali di riammissione nei termini da dilazioni decadute, sia nei confronti di Equitalia che dell'agenzia delle Entrate, induce a porsi un interrogativo naturale: è possibile trovare soluzioni legislative che a regime prevengano il reiterarsi di queste disposizioni eccezionali?
Per quanto riguarda le dilazioni con Equitalia, la disciplina attualmente vigente appare difficilmente migliorabile. Vale la pena riepilogare in sintesi le previsioni di riferimento.
In primo luogo, sotto il profilo della durata delle dilazioni con l'agente della riscossione, si ricorda che la dilazione ordinaria può arrivare sino a 72 rate mensili ma con la maxi dilazione, pure prevista nell'articolo 19 del Dpr 602/1973, e regolata nel Dm 6 novembre 2013, il periodo giunge sino a 120 rate mensili, cioè 10 anni. Non è superfluo al riguardo segnalare che le dilazioni con Equitalia, alla pari di quelle con l'Agenzia delle Entrate, non richiedono garanzie di sorta, di tal che una volta rispettati i requisiti di carattere reddituale o aziendale il contribuente è ammesso senz'altro al beneficio del termine, senza spese o procedure aggiuntive. Se si fa il confronto con i meccanismi del credito bancario si comprende bene la portata di questa semplificazione. La decadenza dalla rateazione si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive (prima del 22 ottobre 2015 le rate tollerate erano 8), ma si è previsto, anche in questo caso a regime, che se si decade si può sempre essere riammessi, versando l'importo del debito scaduto. A tale proposito, si osserva che quest'ultima condizione difficilmente può essere superata, se non ponendo a rischio l'efficacia della procedura di recupero coattivo di Equitalia. È evidente infatti che se così non fosse (cioè, se il debitore potesse rimettersi in termini con la sola presentazione di una domanda), si paralizzerebbero le attività di riscossione a fronte di comportamenti posti in essere a meri fini strumentali.
Sotto altro profilo, va altresì segnalato che con l'emanazione del Dm 27 giugno 2016 è stata data attuazione alla norma della legge di stabilità 2016 che prevedeva l'estensione della facoltà di compensare i crediti per appalti e forniture, anche di carattere professionale, con pubbliche amministrazioni con i debiti verso l'agente della riscossione alle cartelle ricevute sino a tutto il 2015. Continua quindi ad applicarsi senza soluzioni di continuità la disciplina che, già dal 2009, permette ai contribuenti che si trovano in difficoltà a causa della lentezza dei pagamenti degli enti pubblici di smobilizzare i crediti stessi, previa certificazione sulla piattaforma informatica, utilizzandoli per estinguere i debiti verso Equitalia.
È difficile quindi immaginare innovazioni legislative che siano in grado di migliorare sensibilmente il quadro complessivo relativo ai pagamenti degli importi a ruolo, senza provvedere a un abbattimento del debito. È chiaro quindi che l'unica soluzione possibile sembra quella di una vera e propria “rottamazione” delle cartelle, che comporti pertanto uno sconto tangibile sulle somme dovute. Peraltro, per gli importi di maggiore anzianità, si tratta spesso di crediti di improbabile esigibilità, per i quali Equitalia è comunque tenuta ad oneri di contabilizzazione che hanno costi gestionali. Occorre ovviamente farsi carico della indisponibilità dei crediti afferenti a imposte comunitarie, in primo luogo l'Iva. Come dimostrato dalla recente sentenza della Cge C-546/14, tuttavia, questa intangibilità non appare affatto assoluta, soprattutto in presenza di crediti la cui riscossione appare difficoltosa o dubbia. Si potrebbe pertanto pensare a una rottamazione anche delle somme dovute a titolo di Iva differenziata in funzione dell'anzianità del credito. Per somme contenute in ruoli formati in annualità pregresse, si potrebbe anche disporre una riduzione della sorte capitale che andrebbe a ridursi progressivamente per i ruoli successivi, sino ad azzerarsi del tutto per i ruoli più recenti, per i quali si potrebbe comunque ipotizzare uno sconto sugli interessi di mora.
Per le altre tipologie di entrate, invece, come le imposte dirette, non vi sarebbero condizionamenti di sorta.
Passando alle debitorie con l'agenzia delle Entrate, è invece possibile immaginare ulteriori miglioramenti normativi, prima di procedere a soluzioni drastiche di tipo “condonatorio”. In primo luogo, non è superfluo ricordare che, malgrado la legge delega in materia di riforma della riscossione avesse previsto l'allineamento della durata delle dilazioni degli atti di accertamento e degli istituti deflattivi a quella degli avvisi bonari, il Dlgs 159/2015 ha conservato la differenziazione nelle rateazioni massime che, per gli avvisi bonari di oltre 5mila euro, è pari a 20 rate trimestrali, mentre per gli atti di accertamento che recano pretese maggiori di 50mila euro è stata portata a 16 rate trimestrali. È evidente quindi che un primo intervento utile potrebbe per l'appunto essere rappresentato dall'allungamento della dilazione degli atti di accertamento. Va inoltre registrata una certa rigidità della disciplina sulla decadenza dalla dilazione. Allo scopo, infatti, è sufficiente il mancato pagamento di una sola rata entro la scadenza di quella successiva. In proposito, si può immaginare una modifica che operi in due direzioni: a) estendendo la tolleranza del ritardo del mancato pagamento di una rata ad esempio alla scadenza della seconda rata successiva; b) prevedendo l'applicazione del ritardo di 7 giorni, che costituisce il lieve inadempimento attualmente consentito solo per il versamento della prima rata, anche per le rate successive, di tal che se ad esempio la seconda rata viene pagata oltre la scadenza di quella successiva (o di quella ancora successiva, se si accetta la prima proposta di modifica) ma entro 7 giorni da essa la dilazione resterebbe salva.
Sempre in tema di possibili miglioramenti legislativi, si segnala infine l'opportunità di riattivare la possibilità di compensare con crediti per appalti e forniture verso la Pa i debiti derivanti dagli istituti deflattivi, pure prevista dall'articolo 28-quinquies del Dpr 602/1973, ferma in attesa di ulteriori provvedimenti di attuazione, dopo che il Dm 14 gennaio 2014 ha disciplinato la compensazione dei crediti maturati dagli operatori economici sino alla fine del 2012.

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