Era stato sorpreso «in maniche di camicia, intento nella lettura di un giornale» nel gabbiotto della Polizia municipale, incurante del «caotico ingorgo» che si era creato nel traffico proprio sulle strade intorno a lui. Per questo un vigile urbano della Capitale è stato sospeso dal servizio e dallo stipendio per un giorno, sanzione disciplinare confermata fino in Cassazione.
L'uomo, dipendente del Comune di Roma con mansioni di istruttore di Polizia municipale, si era rivolto al giudice per chiedere l'annullamento della sanzione, ma sia in primo grado, che in appello si era visto respingere la sua domanda. La sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 20966 del 17 ottobre ha rigettato il suo ricorso, nel quale il vigile lamentava una “disparità di trattamento” con riguardo al «diritto di usufruire di una pausa per recuperare le energie durante l'orario di lavoro», rispetto a quanto era accaduto ad altri colleghi sorpresi «in servizio mentre banchettavano» all'interno di una sala radio, il cui procedimento disciplinare era stato archiviato. Il ricorrente, inoltre, ricordava di aver prodotto certificati medici sul suo stato di salute e sulla «limitazione al mantenimento della stazione eretta per lunghi periodi» e sottolineava che la sua pausa era durata “pochi istanti”, affermazione che la Corte d'appello aveva ritenuto smentita dal fatto che «in così breve tempo non si sarebbe potuto produrre l'ingorgo alla circolazione».
I giudici di piazza Cavour hanno evidenziato che, con il ricorso, «prospettando una disparità di trattamento» e «l'eccessività della sanzione derivante dall'assenza di conseguenze per il servizio, senza alcun riscontro documentale» si contesta la «determinazione effettuata, in concreto, dall'Amministrazione datrice di lavoro della sanzione da irrogare e, quindi, si pongono in discussione le modalità di esercizio di un potere discrezionale riservato agli organi disciplinari competenti, censurabile in questa sede - scrivono gli alti giudici - per manifesta irragionevolezza o mancato rispetto delle garanzie di forma e comunque basato sulla ricostruzione dei fatti, che la Corte romana, nella specie, ha adeguatamente vagliato, sottolineando da un lato la diversità delle due vicende messe a confronto e, d'altra parte, la gravità della condotta in relazione alla situazione del traffico della zona».
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