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In attesa della Scia unica titoli edilizi su sei livelli

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LAVORI IN CASA

In attesa della Scia unica titoli edilizi su sei livelli

Anche per la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) tutte le imprese e i cittadini degli oltre 8mila Comuni italiani potranno presentare gli stessi moduli e allegare la stessa documentazione. Indubbiamente una semplificazione, che però diventerà operativa solo con il varo del decreto di adozione dei moduli standard da parte del ministero della Semplificazione, in attuazione del Dlgs 126 del 30 giugno 2016, (il cosiddetto decreto “Scia1”).

Nel frattempo. entro il 1° gennaio 2017, i Comuni e le altre amministrazioni devono attrezzarsi per il rilascio di una ricevuta (anche telematica) contestuale alla presentazione della Scia (o di un’altra istanza). E la data di protocollazione deve coincidere con quella di rilascio della ricevuta (e di presentazione dell’istanza).

Il decreto Scia1

L’articolo 5 della legge 124/2015, sulla riorganizzazione della Pa delegava il Governo a individuare con precisione le attività private per le quali è sufficiente la Scia oppure opera il silenzio assenso, quelle che richiedono un’autorizzazione e la disciplina generale applicabile ai procedimenti delle attività assoggettate a Scia.

Una volta che tutti i decreti legislativi saranno emanati, tutte le attività per le quali non è indicato il procedimento da seguire potranno essere svolte liberamente .

Per ora, il Dlgs 126 definisce gli adempimenti che la Pa deve mettere in campo per facilitare i cittadini e le imprese che devono presentare una Scia (nei diversi settori), dando loro certezze sulla documentazione da allegare e sulle eventuali altre informazioni che possono essere richieste.

I moduli standard

In attuazione del Dlgs 126/2016, il ministero per la Semplificazione e quello competente per materia dovrà ora emanare il decreto con i moduli standard che dovranno essere adottati in ogni Comune, dal Brennero a Pantelleria. Prima dell’approvazione, il decreto verrà sottoposto al vaglio della conferenza unificata.

Quando il Dm sarà operativo, i Comuni dovranno pubblicare sui loro siti i moduli standard da utilizzare per presentare agli uffici comunali e regionali segnalazioni, comunicazioni o istanze relative alla realizzazione di interventi edilizi e all’avvio di attività produttive. In caso di inadempienza è previsto l’intervento sostitutivo delle Regioni o, in ultima istanza, dello Stato.

La situazione attuale

In attesa della definizione e del varo dei moduli standard, gli operatori devono confrontarsi con un quadro composito e articolato su sei “livelli” (si veda il grafico).

I Comuni dovranno pubblicare sui propri siti l’elenco della documentazione da allegare alla segnalazione, specificando, però, la norma che ne giustifica la richiesta.

Una volta che sul sito è stato pubblicato il modulo da compilare e la lista di documenti, il Comune non potrà più chiedere altri documenti, ma solo integrazioni se quelli presentati sono incompleti.

Se chiede informazioni e documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, il funzionario responsabile del procedimento può essere accusato di illecito disciplinare e rischia la sospensione dal servizio e dallo stipendio da tre giorni a sei mesi. Non possono essere richiesti documenti già in possesso di un’amministrazione pubblica.

Il responsabile del procedimento deve anche stare attento a non fare decorrere il termine per interrompere i lavori nel caso in cui dall’esame della pratica risultino eseguiti in difformità dalle norme vigenti.

La protocollazione

Per accrescere la trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione e per dare ai privati e alle imprese certezza sulla tempistica, è stato introdotto un nuovo articolo 18-bis della legge 241/1990 sull’ordinamento degli enti locali. La data della protocollazione di una Scia o un’altra istanza deve essere quella nella quale viene presentata, anche se nell’immediato l’amministrazione interessata può rilasciare solo una ricevuta (anche per via telematica). Ma già quell’attestato deve indicare i tempi entro cui l’amministrazione deve, se tenuta, rispondere, o entro cui scatta il silenzio assenso e l’istanza può ritenersi accettata.

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