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Cedolare affitti al test delle iper-sanzioni

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FISCO E IMMOBILI

Cedolare affitti al test delle iper-sanzioni

Sanzioni più elevate quando si omette o si dichiara solo in parte un canone di locazione di immobili a uso abitativo per il quale si è scelto il regime della “cedolare secca”. Con il Dlgs 158/2015 – in vigore dal 1° gennaio 2016 – sono state riviste le sanzioni per l’omessa o infedele dichiarazione dei canoni di locazione residenziale. Inoltre, va ricordato che l’applicazione retroattiva dell’articolo 3 del DLgs 472/1997 provoca l’immediata attuazione delle nuove previsioni, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015.

Le sanzioni maggiorate

Per effetto di quanto previsto dal “nuovo” articolo 1, comma 7, del Dlgs 471/1997, se – nei casi di opzione per la cedolare secca previsti dall’articolo 3 del Dlgs 23/2011 – il canone di locazione immobiliare a uso abitativo non è dichiarato o è dichiarato in misura inferiore a quanto effettivamente pattuito la sanzione potrà essere:

dal 240% al 480% dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canone di locazione (articolo 72 del Dpr 131/1986) con un minimo di 500 euro;

dal 180% al 360% in caso di infedele dichiarazione dello stesso.

A differenza di quanto previsto nel regime previgente (ante Dlgs 158/2015), il raddoppio delle sanzioni ora è circoscritto alle sole locazioni in cui si applica la cedolare secca. Inoltre, le maggiorazioni sanzionatorie non riguardano nemmeno le locazioni stipulate nell’esercizio di imprese, arti e professioni, poiché l’articolo 3 del Dlgs 23/2011 concerne solamente i redditi fondiari.

Nell’ipotesi in cui vi sia una dichiarazione contenente contemporaneamente l’infedele indicazione di un reddito di altro genere e canoni di locazioni in cedolare secca si applicheranno due diversi tipi di sanzione, rispettivamente pari al 90% (altri redditi) e al 180% (cedolare secca).

In caso di dichiarazione integrativa nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per correggere l’omessa o infedele indicazione di canoni in cedolare secca, la sanzione applicabile in ravvedimento è quella fissa (250 euro) a cui va aggiunto eventualmente il 30% sull’omesso versamento (circolare 42/E/2016 par. 2.2.1). Solo trascorsi i 90 giorni si applica, per tali fattispecie, il più gravoso regime sanzionatorio indicato.

Da un’interpretazione letterale della norma, anche al caso della cedolare secca, risulterebbe applicabile in sede di accertamento (ma non ravvedimento), la riduzione sanzionatoria di 1/3 prevista dall’articolo 1, comma 4, del Dlgs 471/1993, in presenza di “violazioni complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro”. Sul punto, tuttavia, manca un’indicazione ufficiale dell’amministrazione finanziaria.

L’indicazione nel quadro B

In caso di disconoscimento della cedolare secca si ritiene applicabile la sanzione nella misura ordinaria, senza il raddoppio del comma 7 (articolo 1, Dlgs 471/97), dato che in questo caso non si è indicato alcun canone infedele.

Anche in caso di accertamento di un canone di locazione mai dichiarato (totalmente), e di un corrispondente contratto di affitto mai registrato, generalmente, non si dovrebbero applicare le sanzioni maggiorate di cui al precedente comma 7, poiché quello della cedolare secca è un regime opzionale, la cui mancata scelta espressa fa propendere per l’applicazione delle ordinarie regole Irpef.

Infine nell’ipotesi in cui, senza che ne ricorrano i presupposti, il contribuente indichi l’aliquota agevolata prevista per i contratti concordati, (pari al 10% per il quadriennio 2014-2017) siamo in un’ipotesi in cui il canone previsto è stato comunque correttamente indicato; quindi anche in tal caso non si applica la maggiorazione sanzionatoria.

Il ravvedimento

In caso di omessa o infedele indicazione di canoni assoggettati a cedolare secca, si può applicare il ravvedimento operoso presentando una dichiarazione integrativa e versando l’imposta omessa insieme alle sanzioni in misura ridotta oltre agli interessi legali.

Le sanzioni maggiorate andranno così rideterminate in funzione del momento in cui avviene il ravvedimento operoso (si veda l’esempio in pagina), pari a 1/8 del minimo nell’ipotesi in cui l’infrazione venga regolarizzata dal 91° giorno al termine per la presentazione della dichiarazione successiva , a 1/7 del minimo entro due anni, e ad 1/6 entro il periodo d’ accertamento.

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