Le testate on line godono, a parità di requisiti, della stessa tutela riservata alla stampa. Così, per garantire la libertà di stampa, non si può preventivamente impedire che resti su internet un articolo per il solo dubbio che sia diffamante: per le Sezioni unite civili della Cassazione (sentenza 23469) l’articolo 21 della Costituzione va applicato anche al giornale o al periodico pubblicato, in esclusiva o meno, in forma telematica . La garanzia scatta solo se il giornale o il periodico on line hanno gli stessi tratti che caratterizzano il giornale o il periodico su carta.
Perché il diritto all’onore faccia un passo indietro rispetto alla libertà di stampa, riguardo all’applicazione di misure cautelari urgenti, occorre che il giornale telematico abbia una testata, sia diffuso e aggiornato con regolarità e organizzato in una struttura con un direttore responsabile. La testata web deve avere una redazione e un editore iscritto nel registro degli operatori della comunicazione, «finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati». Se questi requisiti ci sono, il giornale telematico - nel caso si contesti un contenuto diffamatorio - non può essere «oggetto in tutto o in parte di un provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione». Ciò vale solo nel caso in cui si invochi una misura cautelare preventiva, non in casi diversi regolati da norme specifiche, come quella sulla protezione dei dati personali.
Per la lesione all’onore, però, la tutela piena e il risarcimento sono subordinati alla pronuncia del giudice che dovrà essere «almeno esecutiva , se non definitiva ed irretrattabile». La priorità tra i due diritti fondamentali, libertà di stampa e reputazione, può essere ribaltata solo dal magistrato che avrà conosciuto in modo non sommario la vicenda.
La par condicio tra testate web e carta è già stata affermata dalle Sezioni unite penali (sentenza 31022 del 2015) e in molte pronunce sia della Corte dell’unione europea sia della Corte dei diritti dell’Uomo. Proprio i giudici di Strasburgo hanno valorizzato il grande contributo dato da Internet migliorare l’accesso del pubblico alle notizie. Le Sezioni unite sono consapevoli che il rovescio della medaglia della diffusione globale è un rischio amplificato di attentare a diritti e a libertà fondamentali, come quello alla vita privata. Ma proprio nella capacità di diffusione del mezzo sta la sua forza rivoluzionaria e limitarlo in via cautelare equivarrebbe a sterilizzarlo o svuotarlo dei suoi contenuti e delle sue potenzialità.
I giudici escludono che si possa trattare in via interpretativa la libertà di stampa in modo peggiore rispetto al passato solo perché ora è tecnicamente più facile avvalersene. Le Sezioni unite affermano il principio nell’interesse della legge (articolo 363 del Codice di procedura civile). Una funzione di nomofilachia esercitata su input del procuratore generale, dopo che un Tribunale aveva deciso in senso opposto su due richieste di rimuovere un articolo dal web, con provvedimento d’urgenza.
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