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Risarcimento al coniuge che viene ridicolizzato su Facebook

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Risarcimento al coniuge che viene ridicolizzato su Facebook

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Può costare caro al coniuge infedele rendere pubblica sui social network la nuova relazione prima del giudizio di separazione. Infatti, chi aggiorna il proprio status di Facebook, dichiarando di essere separato quando è ancora sposato, può essere condannato a risarcire il danno al coniuge. Inoltre, i comportamenti troppo disinibiti sui social possono essere sanzionati con l’addebito della separazione.

“Chi aggiorna il proprio status di Facebook, dichiarando di essere separato quando è ancora sposato, può essere condannato a risarcire il danno al coniuge”

 

Sono i principi affermati dai giudici di merito in due recenti sentenze, che testimoniano la sempre maggiore attenzione della giurisprudenza per le condotte virtuali di marito e moglie in crisi; anche perché dai social network possono arrivare le prove dell’infedeltà coniugale, che è la principale causa di addebito della separazione.

Il nuovo «status»

È stata condannata a risarcire cinquemila euro di danni al marito una donna che ha reso pubblica la sua relazione con l’amante, tra l’altro attribuendosi, sul profilo di Facebook, lo status di separata quando invece era ancora sposata, e che ha offeso il coniuge definendolo a più riprese «il verme». Lo ha deciso il Tribunale di Torre Annunziata (presidente e relatore Coppola), con la sentenza 2643 del 24 ottobre scorso.

Per i giudici va tenuto presente che i social network sono piazze pubbliche che amplificano e rendono noti a una pluralità indistinta di persone i propri comportamenti. Ostentare un tradimento lede quindi gravemente la dignità dell’altro coniuge. E per sanzionare la condotta non sempre si può utilizzare l’addebito della separazione: nel caso esaminato dai giudici di Torre Annunziata, la crisi tra i coniugi era sorta prima delle relazioni extraconiugali di entrambi. Piuttosto, il tribunale risconosce al marito il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa, in base all’articolo 2059 del Codice civile.

Infatti per i giudici non c’è dubbio che la condotta «abbia gravemente offeso la dignità e la reputazione del marito e non costituisca soltanto mera violazione del dovere di fedeltà tutelato e sanzionato dall’addebito». Infatti – si legge nella pronuncia – «la connotazione pubblica della relazione adulterina, la dichiarazione dell’esistenza di un rapporto di fidanzamento tra la moglie e altro uomo nonché la gravità delle offese rivolte al marito, sono sufficienti per ritenere lesa la dignità e la reputazione di quest’ultimo».

La Cassazione (sentenza 18853/2011) aveva già stabilito che rendere pubblica una relazione extraconiugale integra gli estremi dell’illecito civile, a prescindere dal riconoscimento dell’addebito, se la condotta causa una sofferenza tale da ledere diritti costituzionalmente protetti. Ora però i giudici vanno oltre, riconoscendo il ruolo pubblico dei social network e la possibilità di ledere la dignità del coniuge attraverso l’aggiornamento di uno status.

“Per la Cassazione rendere pubblica una relazione extraconiugale integra gli estremi dell’illecito civile, a prescindere dal riconoscimento dell’addebito, se la condotta causa una sofferenza tale da ledere diritti costituzionalmente protetti”

 

Immagini e commenti online

Sotto la lente dei giudici finiscono non solo le relazioni ma anche le semplici ostentazioni di libertà e trasgressione, tipiche delle community virtuali: i commenti ammiccanti, le amicizie ambigue e le immagini provocanti potrebbero essere fonte di responsabilità. Questi comportamenti infatti possono portare ad addebitare la separazione alla moglie che «non si presenta al mondo vessata e sofferente, ma come una donna libera e molto disinibita» (Tribunale di Prato, presidente Pisano, relatore Fedelino, sentenza 1100 del 28 ottobre 2016).

Nei fatti, le condotte sui social network possono rendere più facile la prova dell’infedeltà coniugale e, quindi, della richiesta di addebito della separazione, con le conseguenze sul piano patrimoniale: assegno di mantenimento a carico del coniuge al quale è addebitata la separazione e perdita da parte di questi dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.

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