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La voluntary punta sui beni in Italia

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speciale decreto fiscale

La voluntary punta sui beni in Italia

Marka
Marka

La conversione in legge del Dl 193/2016 conferisce stabilità alla disclosure bis ed evita i rischi (già sperimentati con il Dl 4/2014 per la prima finestra) connessi alla “decadenza” del decreto. Gli interessati possono quindi accedere da subito alla regolarizzazione con maggiore tranquillità e le recenti approvazioni degli accordi sullo scambio di informazioni rappresentano anzi un incentivo ulteriore ad aderire (le ultime novità riguardano gli accordi con Liechtenstein, Panama e Singapore, si veda l’aricolo in pagina).

Diventa poi quanto mai opportuno valutare se combinare la disclosure con un’integrativa RW entro il 29 dicembre, che ridurrebbe al minimo le sanzioni riferite ad Unico 2016.

Rispetto alla versione originaria, tre sono le novità:

la prima riguarda il quadro RW e gli aderenti alla prima disclosure; se questi soggetti non hanno adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale non possono essere sanzionati se vi provvedono entro 60 giorni dalla conversione del Dl che ha introdotto la voluntary bis; di fatto è un’estensione della voluntary 1.0 agli anni 2014 e 2015;

viene poi prevista una duplice eccezione all’impossibilità di accesso alla voluntary bis da parte degli aderenti alla prima finestra, riferita a: (a) la possibilità di accedere alla regolarizzazione internazionale se si era optato solo per la nazionale e soprattutto (b) la possibilità di accedere alla regolarizzazione nazionale se si era optato per l’internazionale;

una ultima novità riguarda l'introduzione di una presunzione, salvo prova contraria, che contanti e valori al portatore derivino da redditi conseguiti, in quote costanti, da condotte di evasione fiscale commesse (e quindi da tassare) nell'anno 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti; in sostanza una presunzione di imponibilità integrale per i contanti negli anni oggetto di regolarizzazione. Le modifiche sono volte ad evitare discriminazioni rispetto ai primi aderenti e a cercare di favorire l’emersione dell’enorme massa di contante (miliardi di euro, contenuti in circa un milione di cassette di sicurezza, note al fisco, o “sotto i materassi”).

Chi vuole aderire alla voluntary bis può farlo sin da ora, ancorché non sia stato ancora approvato il relativo modello, usando quello della prima disclosure. Si tratterà di “prenotazioni”, posto che la nuova procedura è diversa dalla prima, essendo imperniata sull’autoliquidazione. Le istanze presentate avranno tuttavia il pregio di bloccare l’insorgenza di cause ostative. A regime sarebbe opportuno che l’Agenzia fornisse oltre al modello anche delle istruzioni e delle tabelle esemplificative posto che, come insegna la prima finestra, sono molti i punti dove vi sono difformità di vedute tra professionisti e Agenzia e anche in seno alla stessa Agenzia (crediti per imposte estere, tassazione al netto o al lordo delle imposte pagate dalla società per i dividendi, modalità di calcolo delle sanzioni RW a partire da Unico 2014, per citarne solo alcuni e senza contare i rischi quando in gioco vi sono qualificazioni giuridiche di fatti). L’attenzione è massima in quanto in assenza di una (auspicabile) previsione circa la salvezza degli effetti della disclosure, salvi i casi di utilizzo fraudolento della stessa, un errore nell’autoliquidazione comporta la non validità a meno che non si paghi la differenza accertata dall’ufficio maggiorata da sanzioni.

La regolarizzazione domestica dei contanti passa da una dichiarazione che attesta l’origine da violazioni tributarie, dall’inventario delle cassette di sicurezza in presenza di un notaio e infine dal versamento su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Quanto alla presunzione di imponibilità integrale e soprattutto alla prova contraria, in assenza delle più volte auspicate modifiche sostanziali alla procedura sui contanti, l’auspicio è che quanto meno in sede di attuazione ed interpretazione si riempia di contenuti il regime della prova contraria, conferendo la dignità che merita alla dichiarazione sostitutiva e ad alcuni indicatori fondati sull’id quod plerumque accidit, quali la professione del contribuente (o il fatto che sia in pensione), l’”anzianità” della sua attività o la presenza di lasciti.

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