Non è punibile il padrone che uccide il cane che aveva aggredito il suo cane di piccola taglia. La Corte di cassazione, con la sentenza 50329, annulla la condanna per uccisione di animali che era stata inflitta ad un uomo che aveva estratto una lama dal suo “bastone animato” da passeggio e con questa aveva trafitto, uccidendolo, un alano che, lasciato libero dal suo proprietario aveva ferito il cagnolino che lui portava al guinzaglio. I giudici di merito, sia in primo grado sia in secondo, avevano considerato non giustificata dallo stato di necessità l'”esecuzione” dell’alano. Per la Cassazione però non è così.
La Suprema corte precisa che il reato previsto dall'articolo 544 bis è a dolo specifico quando si ferisce o si uccide un animale per crudeltà o a dolo generico quando l’azione viene commessa senza necessità: tesi quest’ultima abbracciata dal tribunale e dalla corte d’Appello ma esclusa dalla Cassazione. Per i giudici della terza sezione penale il ricorrente aveva reagito per paura che l’alano potesse uccidere il suo cane, che era già stato ferito sebbene in modo non grave, e aggredire anche lui. Secondo la Cassazione c’era dunque la “scriminante” dello stato di necessità che esclude la punibilità.
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