Norme & Tributi

Dossier Saldo Imu e Tasi, F24 su carta senza limite

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Dossier | N. 8 articoliSaldo Imu e Tasi 2016: tutte le regole per pagare

Saldo Imu e Tasi, F24 su carta senza limite

Pacchetto semplificazioni con decorrenza variabile. Le misure di riduzione o di rivisitazione degli adempimenti contenute nell'articolo 7-quater introdotto nell'iter parlamentare di conversione del Dl 193/2016 avranno un'entrata in vigore differenziata. Alcune delle modifiche approvate saranno operative a seguito della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto di conversione, per altre sarà invece necessario attendere il 2017.

F24 sopra i mille euro
Cambiano, da subito le regole riguardanti l'obbligo di utilizzo del modello F24 “telematico” per i contribuenti senza partita Iva (comma 31 dell'articolo 7-quater). Con la definitiva conversione in legge del decreto 193/2016, viene consentito, fin dai prossimi pagamenti in scadenza, di eseguire il versamento con il modello F24 “cartaceo” anche quando l'importo da versare (senza compensazioni) sia pari o superiore a mille euro. Da quando sarà possibile ritornare al “vecchio” F24? Sicuramente per il saldo di Imu e Tasi in scadenza il prossimo 16 dicembre la misura sarà in vigore.

Un discorso a parte va fatto, invece, per gli acconti di fine mese. Molto dipenderà dalla data di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» della legge di conversione, che entra in vigore dal giorno successivo. In pratica se il testo sarà pubblicato entro martedì 29 novembre la novità - o meglio, il ritorno al passato - sarà utilizzabile già dai contribuenti senza partita Iva chiamati a versare gli acconti d'imposta (un esempio tra tanti potrebbe essere quello di chi ha un immobile abitativo in affitto con cedolare secca ma vale anche per chi versa il secondo acconto Irpef).

In pratica, in base alle nuove regole, per i soggetti non titolari di partita Iva si potrebbero presentare le seguenti situazioni:F24 con saldo a zero per effetto di compensazioni devono essere presentati esclusivamente per via telematica;F24 con saldo positivo e presenza di compensazioni devono essere presentati esclusivamente per via telematica;F24 senza la presenza di compensazioni e con saldo di qualsiasi importo (anche superiore a mille euro) per cui ora è concesso ricorrere anche al modello cartaceo.Si ricorda che, per i titolari di partita Iva, invece, nulla cambia rispetto al passato, poiché quest'ultimi in ogni caso rimangono obbligati alla presentazione del modello F24 telematico per pagare tributi e contributi.

Rimborsi Iva
Il comma 32 dell'articolo 7-quater prevede l'aumento a 30mila euro sia del limite al di sotto del quale è possibile l'accesso ai rimborsi Iva senza l'apposizione del visto di conformità/rilascio della sottoscrizione dell'organo di revisione contabile (ex articolo 38- bis, comma 3, Dpr 633/72), sia di quello concernente la prestazione di garanzia patrimoniale, per i soggetti “sotto osservazione” (ex articolo 38-bis, comma 4).La nuova soglia per l'effettuazione dei rimborsi Iva risulta applicabile già a decorrere dalle istanze di rimborso annuale presentate con la dichiarazione Iva 2017 (relative al credito 2016).

Proroga della cedolare secca
Entrano in vigore da subito anche le disposizioni in tema di mancata comunicazione della proroga (dopo i 4 anni) del contratto di locazione per il quale fosse stata validamente espressa l'opzione per la cedolare secca (comma 24 dell'articolo 7-quater). La mancata comunicazione della proroga e della risoluzionedel contratto di locazione con cedolare secca comportano unicamente l'applicazione di una sanzione pari a 100 o 50 euro se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni.

Partite Iva inattive
Altra misura con impatto immediato (commi 44 e 45) è la chiusura delle partite Iva che «risultano non avere esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa, artistiche o professionali». Una chiusura che avverrà senza l'applicazione di sanzioni per il contribuente.

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