Norme & Tributi

Dossier Imu-Tasi-Tari, sanzione dell’1,67% se si paga in…

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Dossier | N. 8 articoliSaldo Imu e Tasi 2016: tutte le regole per pagare

Imu-Tasi-Tari, sanzione dell’1,67% se si paga in ritardo ma entro 90 giorni

(Olycom)
(Olycom)

Chi non paga o paga in ritardo la Tasi, tassa sui servizi indivisibili, l'Imu, imposta municipale sugli immobili, o la Tari, tassa rifiuti, può avvalersi del ravvedimento. Il “perdono” può essere fatto anche se è stato pagato meno del dovuto. È infatti possibile sanare queste dimenticanze od omissioni con il ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 471 del 18 dicembre 1997, ed esteso alla Iuc dall'articolo 1, comma 695, della legge 147 del 27 dicembre 2013, legge di Stabilità per il 2014.

In attesa di un fisco più semplice, si ricorda che la Iuc non esiste. Infatti, la cosiddetta Iuc, l'imposta unica comunale, è una semplice sigla che serve a indicare tre tributi diversi: Imu, Tasi e Tari. La Tasi è l'imposta sui servizi indivisibili, quali quelli per l'illuminazione ed il verde pubblico, che si applica sui fabbricati e sulle aree fabbricabili. Nel caso della Tasi, per i tardivi o insufficienti pagamenti, la decisione di non applicare sanzioni è rimessa ai vari Comuni.

L'applicazione
Il ravvedimento per omessi o tardivi versamenti riguarda solo i tributi, ma non i contributi o premi, anche se per i pagamenti si usa lo stesso modello F24. La legge di Stabilità per il 2015 (190/2014), ha aggiunto nuovi tipi di perdono, integrando l'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che ha per titolo “Ravvedimento”.
In particolare, è stabilito che la sanzione è ridotta a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene spontaneamente entro 90 giorni dalla data delle omissioni o dell'errore.

Dal 2016 è altresì previsto che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15% (periodo inserito nell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997). In pratica, dal 2016, con il ravvedimento spontaneo, per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione giornaliera dello 0,1 per cento (in luogo dello 0,2%), per i ritardi da 15 a 30 giorni si applica la sanzione fissa dell'1,5% (invece del 3%), mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell'1,67% (invece del 3,33%).


I contribuenti potranno anche fruire della riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, cioè al 3,75%, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell'Imu, avviene entro il termine per presentare la dichiarazione delle variazioni relative all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2017 per le violazioni Imu del 2016 (circolare 1/Df, del 29 aprile 2013).

In caso di ritardo di pochi giorni nei versamenti, il contribuente può perciò avvalersi del ravvedimento “sprint”, da fare entro 14 giorni dalla scadenza. In questo caso, la sanzione del 15% per ritardi da 15 a 90 giorni, si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino all'1,40% per 14 giorni di ritardo. Il ravvedimento “sprint”, per sole sanzioni e interessi, può essere fatto anche entro 30 giorni nel caso di contribuente che paga le sole imposte entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Ad esempio, se un versamento di 2mila euro viene eseguito con due giorni di ritardo ed il ravvedimento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,2 per cento, pari cioè a 4 euro (0,1% per i 2 giorni di ritardo).

Sono anche dovuti gli interessi legali, attualmente fissati nella misura dello 0,2 per cento annuo. Una conferma in questo senso è stata fornita dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 41/E del 5 agosto 2011, avente per oggetto «decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Commento alle novità fiscali - Primi chiarimenti».

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