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Start-up, investimenti più convenienti

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innovazioni

Start-up, investimenti più convenienti

Start-up innovative più convenienti, per chi le costituisce e per chi vi investe. Dal Ddl di Bilancio il modello start-up esce rinvigorito da una serie di interventi che tendono a renderne ancora più flessibile le dinamiche di costituzione e il processo di sostentamento finanziario.

Sotto il primo profilo, si introduce l’esenzione dall’imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro imprese dell’atto costitutivo. La misura si aggiunge a quelle già in essere, che dispensano le start-up dal diritto annuale e dagli altri diritti di segreteria e bolli per gli atti iscritti al Registro Imprese. Inoltre, l’atto costitutivo potrà essere sottoscritto oltre che con la firma digitale del legale rappresentante, anche con la firma elettronica avanzata autenticata di quest’ultimo. Si tratta, in sostanza, dell’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare. La disposizione si inserisce nel novero di quelle che consentono la costituzione delle start-up senza passare dal notaio, adottando il modello standard tipizzato dal Mise e riassunte nel Dm del 17 febbraio 2016.

Quanto alle agevolazioni per chi investe nella costituzione delle start-up, sono previste sostanziali migliorie al modello in corso. Al momento, infatti, i soggetti Irpef godono di una detrazione di imposta pari al 19% della somma investita, elevabile al 25% in presenza di start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. L’investimento massimo agevolabile è di 500mila euro, da mantenersi per almeno due anni. Di contro, ai soggetti Ires spetta una deduzione del reddito imponibile pari al 20% delle somme investite, elevabile al 27% nei casi di cui sopra. Il limite massimo dell’investimento è, però, fissato a 1,8 milioni di euro. Ebbene, con le novità introdotte, è stato innalzato l’investimento massimo agevolabile per i soggetti Irpef, fino ad 1 milione di euro. Resta invariato quello per i soggetti Ires. Per entrambi, però, sale a tre anni il vincolo minimo di destinazione dei capitali. Tuttavia, questi godranno, in entrambi i casi, rispettivamente di una detrazione e di una deduzione più elevata, fissata al 30%. Quest’ultima sarà applicabile anche alle start-up a vocazione sociale.

Infine, per l’erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di 47,5 milioni sia per il 2017 che per il 2018. Consentita, inoltre, la cessione delle perdite prodotte dalla start-up nei primi tre esercizi di attività a favore di società quotate che ne detengano una partecipazione pari almeno al 20%. L’Inail, infine, previa approvazione di un apposito regolamento, potrà sottoscrivere quote di fondi comuni d’investimento chiusi, dedicati appositamente all’attivazione di start-up innovative.

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