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Dimissioni valide anche se la data è anticipata

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Dimissioni valide anche se la data è anticipata

L’attuale procedura di convalida delle dimissioni online è entrata in vigore il 12 marzo. In questi mesi, in talune circostanze, si è manifestata un’asincronia riferita alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il dipendente, tramite un intermediario o direttamente, inoltra telematicamente il modulo “recesso rapporto di lavoro”. Nel redigere il modulo, viene richiesto di compilare il campo “data decorrenza”. Il ministero del Lavoro, nella Faq numero 18 pubblicata sul sito www.cliclavoro.gov.it, ha precisato che la data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. La data da indicare è, quindi, quella del giorno successivo all’ultimo lavorato.

L’azienda, a sua volta, nei 5 giorni successivi, deve inoltrare il modello Unilav in cui è presente uno spazio denominato “data di cessazione”. In questo va inserita la data in cui termina il rapporto di lavoro. Tra le due informazioni esiste una sostanziale differenza però spesso, nel modulo “recesso rapporto di lavoro”, viene indicato l’ultimo giorno di lavoro e non quello di decorrenza delle dimissioni.

Verificandosi tale situazione, si può essere indotti a ritenere che la stessa anticipi il recesso di un giorno. In realtà, se si considera che la convalida delle dimissioni ha come fine ultimo esclusivamente quello di accertare che il lavoratore stia interrompendo volontariamente il rapporto, un disallineamento delle date può essere irrilevante. In questo senso si è espresso il ministero del Lavoro nella circolare 12/2016 e in molte Faq rese note. Ciò non toglie che, nei 7 giorni successivi alla trasmissione, il lavoratore possa revocare le dimissioni e variare la data.

La versione integrale dell’articolo sul Quotidiano del Lavoro

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