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La notifica ai soci non è necessaria

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Accertamento

La notifica ai soci non è necessaria

Non è necessaria la notifica ai soci negli accertamenti alle società di persone

A parere della Cassazione, sentenza 16713/2016 sulle società personali, la responsabilità illimitata dei soci, in merito alle obbligazioni tributarie, rappresenta un’incombenza di tipo diretto per la quale il debito della società si trasforma in debito del socio e, di conseguenza, ai fini della riscossione della pretesa tributaria, non è necessario che l’ufficio notifichi al socio direttamente l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento già formalmente comunicata alla società di persone in quanto, la notifica di un atto tributario avverso una società, produce effetti in termini di prescrizione anche sul socio.

La decisione della Ctr Toscana, favorevole al contribuente anche se in seguito cassata dalla Suprema Corte, ha sentenziato l’annullamento di una cartella di pagamento notificata al socio di una società in nome collettivo decorsi oltre 10 anni dalla notifica dell’avviso di accertamento alla società, divenuto definitivo in conseguenza alla sua mancata impugnazione. A parere della Ctr la pretesa tributaria era da considerarsi decaduta, dovendosi ritenere ininfluente la circostanza per la quale, nel menzionato intervallo temporale, l’ufficio abbia notificato alla società personale alcuni atti interruttivi della decadenza.

La Suprema Corte ha ribaltato il risultato del giudizio di secondo grado, intervenendo anche nel merito e respingendo il ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento. Il postulato abbracciato dagli Ermellini è rappresentato dalla circostanza che, nelle società personali, la responsabilità illimitata del socio è diretta e si confonde con quella della società: in conseguenza di ciò, la notifica di un atto impositivo alla società personale, sprigiona effetti anche nei confronti del socio, relativamente della riscossione futura delle somme e ai termini di prescrizione (Cassazione 21763/2015, n. 20704/2014 e 11228/2007).

La Cassazione afferma che non è necessario che al socio venga notificato l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento, essendo sufficiente la comunicazione dell’avviso di mora da parte del concessionario della riscossione, redatto secondo il modello approvato dalle Entrate, protocollo n. 22585 del 17 febbraio 2015 , in quanto la responsabilità del socio nei confronti dei debiti della società personale è solidale, illimitata, diretta e subordinata esclusivamente alla preventiva escussione del patrimonio societario (articolo 2304, Codice civile). In tale scenario, per la Cassazione, non può ritenersi violato il diritto di difesa del socio (Cassazione 28361/2013, n. 29625/2008 e n. 19188/2006) in quanto lo stesso ha la facoltà di impugnare l’atto notificatogli direttamente e, in quel contesto, eccepire la pretesa nel merito oltre a impugnare cumulativamente tutti gli atti presupposto. La menzionata sentenza rammenta infine che la decadenza di una pretesa tributaria divenuta definitiva, in conseguenza alla mancata impugnazione dell’avviso di accertamento, non risulta essere quinquennale ma bensì decennale e che l’interruzione della prescrizione, che ha avuto luogo nei confronti della società, assume efficacia nei confronti dei soci.

Il socio di una Snc ha di fatto una coobbligazione solidale diretta (articoli 2267 e 2291 del Codice civile) ma per innescarla occorre che a quest’ultimo venga recapitato un atto successivo che lo coinvolga quale condebitore solidale. Al socio deve pertanto essere notificata un’intimazione di pagamento che risulterà essere l’unico atto, per pacifica giurisprudenza di Cassazione (sezioni unite, sentenze 16412/2007 e 19704/2015 e sezione tributaria, sentenza 9762/2014), impugnabile da parte del socio e che trova il suo fondamento nella definitività della cartella notificata alla società, divenuta tale in seguito alla sua mancata impugnazione. Tuttavia il socio, non avendo partecipato al processo avviato nei confronti della società, deve essere messo nella condizione di potersi difendere dalla pretesa esattiva e in forza di ciò gli viene riconosciuta la facoltà di impugnare l’atto di messa in mora e tutti gli atti allo stesso presupposti.

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