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Voluntary disclosure in cerca di chiarimenti

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analisi

Voluntary disclosure in cerca di chiarimenti

La conversione in legge del Dl 193/2016 dà maggiore tranquillità ai potenziali aderenti alla disclosure ma mancano ancora gli strumenti operativi (su tutti il modello per l'autoliquidazione) e i necessari chiarimenti e comunque sembrano lontani i tempi della prima disclosure con i contribuenti in coda per regolarizzare.

Lo scarso interesse per la seconda finestra parrebbe non derivare dal fatto che le violazioni da sanare siano poche (i capitali irregolari all'estero sono verosimilmente maggiori di quelli messi in regola e in Italia ci sono decine di miliardi di euro di contanti in circolo che derivano in buona parte da evasione fiscale ), quanto piuttosto dallo scarso appeal e da qualche non felice riscontro sull'andamento dei contraddittori nella prima disclosure.

E l'appeal non è aumentato con le modifiche apportate in sede di conversione, né con il fatto che l'approssimarsi della fine dell'anno rende quanto mai opportuno valutare la convenienza della combinazione della disclosure con l'integrativa RW entro il 29 dicembre.

A parte l'opportuna previsione circa la non applicabilità di sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW per gli anni 2014 e 2015 per i primi aderenti (a proposito, e chi si è ravveduto? Può chiedere il rimborso?) volta ad evitare discriminazioni rispetto ai primi aderenti (che invero un po' restano, sia in termini di privacy sia in termini di minori sanzioni connesse alla maggiore reti di accordi internazionali oggi presente), a non convincere sono le modifiche volte a cercare di favorire l'emersione della enorme massa di contante (miliardi di euro, contenuti in circa un milione di cassette di sicurezza, note al fisco e verso le quali dovrebbero essere introdotti maggiori oneri informativi, o altrove). È possibile accedere alla regolarizzazione nazionale anche se si è aderito alla prima disclosure internazionale e viene prevista una presunzione integrale di imponibilità per i contanti salvo prova contraria. Occorre che l'agenzia chiarisca che cosa si intende per prova contraria, altrimenti trattandosi di contanti è un esercizio quasi impossibile, anche perché l'esperienza della prima disclosure dimostra che l'Agenzia non si è fidata delle dichiarazioni sostitutive dei contribuenti.

In assenza delle auspicate modifiche sostanziali alla procedura sui contanti (che rischia il flop), l'auspicio è che si riconosca dignità alla dichiarazione sostitutiva (magari stabilendone un contenuto minimo e ricordando che lo stesso decreto 445/2000 prevede una sua presunzione di veridicità) e ad alcuni indicatori di buon senso, quali la professione del contribuente, il fatto che sia in pensione, l'anzianità, la cessazione o la messa in liquidazione della sua attività, la presenza di lasciti e di prelevamenti in periodi di imposta pre 2010. Andrebbe poi sdoganato un regime di scorporo per l'Iva.

Ma occorrono chiarimenti anche sul meccanismo dell'autoliquidazione, che ha traslato oneri e responsabilità sui professionisti. Innanzi tutto sul meccanismo in sé, occorrerebbe che il pagamento garantisca comunque gli effetti della disclosure, fatti salvi suoi utilizzi fraudolenti, lasciando libero il contribuente di impugnare eventuali accertamenti integrativi. Servono poi istruzioni al modello per l'autoliquidazione, esemplificazioni per rendere agevole la compilazione e delucidazioni su alcuni dei temi più controversi della prima voluntary. Tra questi senz'altro la possibilità di scomputare i crediti per imposte estere, di riportare a nuovo le minusvalenze, la tassazione al netto o al lordo delle imposte pagate dalla società per i dividendi dei soci, le modalità di calcolo delle sanzioni RW a partire da Unico 2014. Resteranno comunque delle incertezze che rendono l'autoliquidazione problematica. Sicuramente in tutti quei casi dove la disclosure impone delle scelte sulla qualificazione giuridica di fatti. Si pensi ai contanti, se il contribuente ritiene assolta la prova contraria sulla base degli elementi in suo possesso, potrebbe decidere di non tassare nulla, ma i rischi sono dietro l'angolo.
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