Norme & Tributi

Abiti deducibili dai collaboratori se l’azienda impone un «dress…

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La «sentenza belen»

Abiti deducibili dai collaboratori se l’azienda impone un «dress code»

  • – di Elettra Bandi (in collaborazione con UGDCEC-Milano, Commissione studi fiscalità nazionale e internazionale)

La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 6443/40/16 del 22 luglio 2016, riguardante la nota showgirl Belen Rodriguez, sancisce la deducibilità al 50% dal reddito di lavoro autonomo dei costi per l'abbigliamento utilizzato durante le prestazioni professionali, offrendo spunti interessanti su un tema molto controverso.

Fisco vs Belen Rodriguez

Nel corso del 2014, la soubrette ha ricevuto un avviso di accertamento per l'anno 2010 emesso dall’agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Milano e avverso tale atto ha presentato tempestivamente ricorso in Commissione tributaria provinciale chiedendo l’annullamento parziale dell’atto e insistendo in particolare sull’annullamento del rilievo relativo alla totale indeducibilità dei costi per vestiario e accessori utilizzati per l’attività professionale (rilievo n.3), di quello relativo alle spese per l'acquisto di mobili destinati all’arredo della casa utilizzata promiscuamente per l'attività professionale e per la vita privata (rilievo n.5), e infine del rilievo relativo all’Irap. Il ricorso è stato parzialmente accolto dalla Ctp con il contestuale annullamento dei rilevi n. 3 e n. 5.
Il principio di deducibilità di un costo per inerenza, ai fini Ires è sancito dal comma 5 dell'articolo 109 del Tuir che prevede che «le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi». Il principio di inerenza, pur non ravvisabile nell’articolo 54 del Tuir, è estendibile anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e sancisce la deducibilità di un costo solo quando tale costo è funzionale e strettamente collegato all’attività produttiva. Tale principio è sicuramente volto ad evitare che l'azienda (o il professionista) deduca costi prettamente attinenti alla sfera privata. Vi sono tuttavia alcune deroghe a tale principio; la più rilevante è quella riferita alle spese di vitto e alloggio. Ricordiamo infatti che le spese sostenute dal professionista per alberghi e ristoranti sono deducibili al 75% dell'importo sostenuto e nei limiti del 2% dell'ammontare dei compensi sostenuti nel periodo d'imposta.

L’abbigliamento è deducibile

Per quanto riguarda la deduzione delle spese per vestiario ci sono casi in cui l'inerenza è palesemente ravvisabile: si pensi ad esempio agli indumenti il cui acquisto è obbligatorio in base a specifiche norme di legge (come quelle sulla sicurezza del lavoro: ad esempio, scarpe antinfortunistiche e caschi protettivi che ingegneri e gli architetti devono indossare quando si recano in cantiere). Anche i costi per divise da indossare durante l'orario di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa. È ormai pacifico che sia integralmente deducibile il costo per l'acquisto della toga da parte dell'avvocato (e la legittimità della deduzione viene ribadita anche dalla sentenza in commento) e per parallelismo direi che possa ritenersi deducibile anche il camice del medico e del farmacista.
Per alcuni indumenti - come il frac per il direttore d'orchestra, il cui utilizzo potrebbe avere anche un impiego nella vita privata - l'orientamento prevalente in dottrina prevede la possibilità di deduzione al 50% in ossequio con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 54 del Tuir per la deduzione dei beni utilizzati promiscuamente. La sentenza in commento ammette la deducibilità al 50% degli abiti acquistati dalla showgirl e utilizzati per le trasmissioni televisive; infatti, secondo quanto risultante dai contratti di ingaggio prodotti da Belen Rodriguez è espressamente previsto che l’artista debba usare «adeguato vestiario moderno di sua proprietà (abiti, vestiti, scarpe, accessori in genere, trucchi, ecc.)». Secondo i giudici della Commissione tributaria provinciale di Milano i contratti di ingaggio sarebbero sufficienti a dimostrare l'inerenza e la deducibilità forfettaria del 50% dei costi per gli abiti indossati nello svolgimento dell'attività professionale della soubrette.
Sulla base della sentenza la deduzione forfettaria dei costi per vestiario dovrebbe essere estesa anche a tutti quei professionisti (agenti di commercio, avvocati, commercialisti e altri collaboratori di studi professionali) con un contratto di collaborazione in cui è prevista una particolare “clausola contrattuale” che impone agli stessi di conformarsi ad un determinato dress code.
Per i freelance che operano senza una particolare clausola contrattuale che impone loro di adeguarsi ad un abbigliamento formale la deduzione dei costi (al 50%) degli abiti per gli uomini e dei tailleur per le signore potrebbe comunque ritenersi lecita; tuttavia tale deduzione (specie se di importo rilevante) va attuata con cautela in quanto può essere oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria e, in sede contenziosa, non ci si potrebbe appellare alla clausola del contratto di collaborazione.
I giudici milanesi riconoscono alla ricorrente anche la deduzione al 50% delle spese per l'acquisto di mobili destinati all'arredo della casa utilizzata promiscuamente sia per l'attività professionale (per il realizzo di videoclip, foto e per il rilascio di interviste) sia per la vita privata, annullando il contestuale rilievo contenuto nell'avviso di accertamento. Sulla base di quanto indicato nella sentenza al fine di poter effettuare tale deduzione sarebbe necessario che il costo degli arredi non sia sproporzionato rispetti ai ricavi conseguiti.

Belen soggetto Irap

Da ultimo i giudici milanesi hanno analizzato il rilievo riguardante l'Irap, accertando la presenza di una struttura organizzativa che consente all'artista di produrre reddito e confermando la soggettività al tributo regionale.
Il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'Irap, definito dall'articolo 2 del Dlgs 446/97, è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Mentre l'attività esercitata da società ed enti è in ogni caso considerata idonea dal legislatore a realizzare il presupposto impositivo, per gli esercenti arti e professioni assume rilevanza il requisito dell'autonoma organizzazione e, in mancanza di tale requisito, le attività di lavoro autonomo non rientrano nell'ambito di applicazione del tributo. La nozione di autonoma organizzazione non viene definita dal legislatore ma può essere delineata dalle sentenze della Suprema Corte che si sono susseguite dall'istituzione del tributo regionale ad oggi. In particolare, la recente sentenza della Cassazione n. 9451 del 10 maggio 2016 ha evidenziato che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando:

1) chi esercita l'attività professionale risulti il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, «inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse»;

2) «impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».

Secondo il recente ordinamento quindi il professionista che si avvale di solo collaboratore che svolga mansioni meramente esecutive o di segreteria non è soggetto ad Irap ma al fine di poter configurare il requisito dell'autonoma organizzazione è necessario che il dipendente svolga mansioni qualificate e professionali in grado di potenziare l'attività dell’artista o del professionista. Invece quando sono impiegati a tempo indeterminato due o più collaboratori con mansioni meramente esecutive o di segreteria si configura il presupposto impositivo.
Tale sentenza si pone in contrasto e supera un orientamento più restrittivo delineato dalla stessa Suprema corte in sentenze precedenti (Cass. n.3676 del 2007) secondo cui la presenza anche di un solo dipendente, anche se part time ovvero addetto a mansioni generiche, determinerebbe di per sé l'assoggettamento all'Irap.
Nel caso della sentenza in commento i giudici della Ctp di Milano hanno accertato la sussistenza della autonoma organizzazione in quanto la ricorrente deduceva costi per consulenza e supporto organizzativo per 184.934 € e inoltre tra i compensi a terzi la showgirl ha corrisposto con frequenza mensile un compenso a una persona sulla base di un contratto di collaborazione del 2009 con il quale l'artista conferiva alla collaboratrice l'incarico di intrattenere i rapporti con clienti e fornitori in proprio nome e conto.

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