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Sanzioni piene a chi accetta assegni «in bianco»

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Sanzioni piene a chi accetta assegni «in bianco»

Il costruttore che accetta come pagamento dai propri clienti assegni bancari “in bianco” è solidamente responsabile con l’acquirente sia per l’imposta di bollo che per le sanzioni, sulla cui irrogazione si applica il principio della continuazione. Così si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 4644/24/2016 (presidente Ceccherini, relatore Sacchi).

La vicenda

Una società di costruzioni stipula nel 2008 ben 12 contratti di compravendita immobiliare e riceve in pagamento dai compratori assegni bancari non conformi alle disposizioni vigenti, cioè con la sola firma dell’emittente ma privi di:

•data di emissione;

•e/o di luogo di emissione;

•e/o di indicazione del beneficiario.

Nel 2011 il fisco accerta l’omesso versamento dell’imposta di bollo in 12 differenti occasioni, in quanto - in base alla normativa sull’imposta di bollo - gli assegni rilasciati senza la completa compilazione di tutti gli elementi sono equiparati alle cambiali e devono essere assoggettati in misura pari al 12 per mille dell’importo cartolare. La società, inoltre, secondo l’ufficio è solidalmente obbligata insieme ai soggetti emittenti per imposta e sanzioni.

La società ricorre con le seguenti argomentazioni:

•in via principale, l’imposta di bollo e le relative sanzioni non sarebbero dovute perché gli assegni bancari ricevuti in pagamento, a differenza degli assegni postdatati, risultano privi di data e dunque non sono equiparabili alle cambiali in quanto nulli come titoli di credito;

•in via subordinata, ancorché possa ritenersi sussistente la responsabilità solidale per imposta e sanzioni, il carico sanzionatorio dovrebbero essere rideterminato al ribasso in base al principio della continuazione.

L’amministrazione ribadisce la legittimità della pretesa.

Le decisioni in Ctp e Ctr

La Ctp respinge la tesi principale, confermando l’obbligo al pagamento in solido della contribuente, ma accoglie il rilievo subordinato riducendo le sanzioni grazie al principio della continuazione.

L’ufficio parzialmente soccombente si rivolge alla Ctr e chiede – ed ottiene – la riforma della sentenza impugnata, con l’irrogazione delle sanzioni per i 12 assegni senza riduzione per la continuazione. Le motivazioni dei giudici sono le seguenti:

• dal punto di vista soggettivo, anche in presenza di plurimi atti di compravendita, in cui il cedente risulta sempre lo stesso contribuente, le violazioni commesse sono comunque riconducibili per ciascun atto a differenti soggetti compratori;

• dal punto di vista oggettivo, anche in presenza di molteplici assegni, tutti ugualmente ”in bianco”, le sanzioni previste per assegni e cambiali sono sempre dovute, per ciascuno, dal 100 al 500% dell’imposta non corrisposta, sin dall’origine, in tutto o in parte.

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