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Nuove regole per l’esportazione di armi

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DOGANE

Nuove regole per l’esportazione di armi

L'esportazione di armi è consentito solo ad imprese autorizzate, mentre per i privati sono introdotte nuove regole per il trasferimento temporaneo di armamenti e munizioni per uso sportivo, di riparazione o espositivo.

Il decreto interministeriale del 14.9.2016, in vigore dal 1.12.16, è stato presentato ieri dall'Agenzia delle Dogane con la nota n. 131897, informando gli operatori del settore delle importanti novità introdotte dalla norma.
Per rinnovare la precedente disciplina, ferma al 1978, il Decreto recepisce infatti le modalità ormai informatizzate dell'esportazione, nonché le novità in materia di export del Reg. UE n. 952.13, recante il nuovo codice doganale dell'UE.
Anzitutto, sono ora individuati i soggetti che possono effettuare le operazioni di esportazione definitiva di armi comuni da sparo, ossia le sole ditte autorizzate ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi ovvero le persone residenti o domiciliate nel territorio dello Stato che trasferiscono la propria residenza o domicilio all'estero.

Inoltre, viene stabilito che l'invio telematico della dichiarazione di esportazione è subordinato alla presentazione, agli uffici doganali competenti in ragione del luogo di stabilimento dell'operatore o della sede del Banco di Prova delle Armi, della licenza di polizia rilasciata dalle autorità di pubblica sicurezza.
I colli, debitamente sugellati, possono dunque essere spediti, eventualmente con alcune ulteriori prescrizioni legate al trasporto, ponendosi quindi il tema della prova dell'uscita delle merci dal territorio dell'UE.
Su questo, la procedura è ancora in progress in quanto è allo studio un sistema di certificazione dell'uscita basato su dati unici ad uso di tutte le autorità, doganali e di polizia, attive nell'ambito dello Sportello Unico doganale.
Vale però il riferimento ordinario al Movement Referenze Number (MRN), il cui appuramento chiude una operazione che nasce inclusiva della licenza di esportazione, ora indicata dal dichiarante nella casella 44 del DAU con il codice documento E020.
In attesa della chiusura con lo Sportello Unico, le dogane di esportazione trasmettono attraverso la posta elettronica certificata, all'autorità di pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza di esportazione, la dichiarazione doganale di esportazione identificata dal numero di registrazione MRN, debitamente appurato.
In ultimo, è bene precisare che le disposizioni in esame si presentano come applicabili nelle ipotesi di esportazione di armi comuni e di armi private e non dei materiali di armamento di cui alla legge n. 185.90. Il tema è di vivo interesse in quanto le regole di movimentazione applicabili in questi casi sono radicalmente distinte. Nel suo carattere comprensibilmente generico, le regole autorizzative si applicano infatti ai soli materiali di armamento, materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

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