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Per le imprese minori vale il principio di cassa

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Per le imprese minori vale il principio di cassa

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Al via da gennaio il nuovo criterio di cassa per la determinazione del reddito delle imprese minori. Con l’approvazione da parte del Senato, diventano definitive le modifiche all’articolo 66 del Tuir riguardante il reddito delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità semplificata. Scompare il criterio di competenza e divengono irrilevanti rimanenze iniziali e finali. Stesse regole anche per la determinazione del valore della produzione ai fini Irap (per il testo definitivo della legge di Bilancio cliccare qui).

Competenza a ostacoli

La legge di bilancio 2017 modifica, con decorrenza dal periodo di imposta 2017, le regole che devono utilizzare le imprese minori (imprese individuali, Snc, Sas) in regime di contabilità semplificata per la quantificazione del reddito imponibile. L’attuale testo dell’articolo 66 del Tuir (che si applicherà per l’ultima volta nel modello Unico 2017) stabilisce che il reddito è determinato sulla base della somma algebrica dei componenti positivi (ricavi, plusvalenze, sopravvenienze attive eccetera) e dei singoli componenti negativi (spese, minusvalenze, sopravvenienze passive eccetera) previsti dai diversi articoli del Tuir in materia di reddito di impresa (articoli 53 e seguenti).

Sono inoltre deducibili le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali. La norma attualmente vigente non deroga alle regole generali previste per il calcolo del reddito delle imprese maggiori; anche le imprese minori devono dunque applicare rigorosamente i commi 1 e 2 dell’articolo 109 del Tuir che dettano il principio di competenza (e i correlati criteri di certezza e determinabilità oggettiva) e le regole applicative per i singoli componenti.

Il principio di competenza per imprese che non adottano la partita doppia (quanto meno ai fini fiscali) è spesso fonte di complessità e di possibili errori. Queste criticità sorgono in particolare nella rilevazione di ricavi e di costi da prestazioni di servizi, che devono essere tassati e dedotti nell’anno di ultimazione della prestazione a prescindere dalla fatturazione.

Incassi e pagamenti

Dal prossimo anno, si cambia. Viene cancellato dall’articolo 66 il riferimento ai critieri di competenza, introducendo un principio di cassa estremamente semplificato.

Il reddito delle mini imprese si quantificherà, dal 2017, sottraendo dai ricavi “percepiti” i costi “sostenuti” (cioè pagati, stante l’eliminazione di ogni rinvio all’articolo 109, comma 1, del Tuir) e aggiungendo i proventi da autoconsumo, quelli degli immobili non strumentali, i dividendi percepiti e il saldo di plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive e passive. Scompare anche ogni riferimento alle rimanenze iniziali e finali, che resteranno irrilevanti; sarà deducibile l’importo delle rimanenze finali dell’anno precedente in cui si applicava il principio di competenza.

Per evitare salti o duplicazioni di imposta, nel passaggio da un regime semplificato (cassa) a uno ordinario (competenza) o viceversa resteranno irrilevanti i componenti che hanno già concorso alla determinazione del reddito.

Restano applicabili, stante il richiamo ai primi due commi dell’articolo 110 del Tuir, le regole per quantificare il costo dei beni e i componenti in valuta estera. Anche nel regime di cassa è infatti necessario determinare correttamente il costo ammortizzabile sia per la deduzione delle quote di ammortamento sia per la quantificazione delle plus e minusvalenze. Lo stesso per costi (o eventualmente ricavi) espressi in moneta diversa dall’euro per i quali il comma 2 dell’articolo 110 indica quale sia il cambio da adottare.

Le regole del nuovo articolo 66, e dunque il regime di cassa semplificato, varranno anche per determinare l’imponibile Irap (nuovo comma 1-bis dell’articolo 5-bis, Dlgs 446/1997). La legge interviene infine sull’articolo 18 del Dpr 600/1973 (contabilità semplificata) per adeguarlo alle nuove disposizioni sul criterio di cassa.

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