Norme & Tributi

Fai-da-te per il saldo Imu-Tasi. È caccia alle delibere…

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L’ADEMPIMENTO

Fai-da-te per il saldo Imu-Tasi. È caccia alle delibere comunali

(Marka)
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Saldo Imu-Tasi del 16 dicembre “fai da te” nella ricerca delle delibere comunali da utilizzare per il conteggio delle somme da versare. Secondo le indicazioni contenute nelle ultime Faq delle Finanze (si veda il Sole 24 Ore del 3 dicembre scorso), infatti, i contribuenti sono liberi di disapplicare le decisioni locali adottate in violazione delle norme di riferimento. Così, per esempio, se il comune ha aumentato una delle aliquote Imu, il proprietario di immobili è legittimato ad applicare l’aliquota dell’anno precedente, ignorando la delibera dell’ente.

Per comprendere la portata delle innovative istruzioni del Dipartimento delle Politiche fiscali, è utile ricordare le regole generali vigenti nel 2016.

La verifica delle aliquote
Va in primo luogo evidenziato che la prima rata Imu-Tasi del 16 giugno scorso avrebbe dovuto essere calcolata sulla base delle aliquote deliberate per il 2015. Si è tuttavia dell’avviso che se il contribuente era a conoscenza che per determinate fattispecie il comune aveva ridotto la misura del tributo, nulla vietava di far riferimento a quest’ultima nel conteggio dell’acconto. Il richiamo alle aliquote dell’anno scorso va infatti interpretato come disposizione di semplificazione per i soggetti passivi, che non sono pertanto costretti a inseguire le decisioni locali in vista della scadenza di giugno.

Occorre inoltre considerare che la legge di stabilità 2016 (208/2015) ha disposto il blocco delle aliquote relative ai tributi locali, con la sola eccezione della Tari. Il medesimo blocco, peraltro, è stato esteso all’anno 2017. Il quadro normativo di riferimento va completato con le date che i comuni dovevano rispettare nella manovra 2016. Pertanto, la delibera consiliare avrebbe dovuto essere adottata non oltre il 30 aprile e avrebbe dovuto essere pubblicata sul sito Internet delle Finanze non oltre il 28 ottobre scorso. Alla luce di queste indicazioni di carattere generale, le Finanze hanno pertanto invitato i contribuenti a verificare il rispetto dei requisiti di legittimità da parte dei comuni.

Conseguentemente, se l’ente ha approvato una aliquota più elevata, è corretto non tenerne conto ed applicare l’aliquota dell’anno scorso. Se invece il comune ha aumentato l’aliquota per una fattispecie e ne ha ridotto la misura per un’altra, pensando così di aver rispettato globalmente il divieto di legge, è corretto applicare quella ridotta e far riferimento alla misura 2015 in luogo di quella incrementata. Un altro caso particolare riguarda la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille che consente lo sforamento dell’aliquota massima del 10,6 per mille, data dalla somma di Imu e Tasi. La finanziaria 2016 ne ha consentito il mantenimento per gli immobili diversi dall’abitazione principale. A tale scopo, occorreva però una delibera espressa del consiglio comunale. Pertanto, il comune che l’aveva deliberata nel 2015 e nel 2016 non ha deliberato nulla, contando sull’automatica riproposizione delle regole dell’anno scorso, non potrà fare affidamento sulla maggiorazione. L’effetto è che i contribuenti sono legittimati a calcolare la Tasi senza lo 0,8 per mille aggiuntivo.

Delibere comunali «tardive»
Criteri analoghi sono indicati per le delibere tardive. Se i contribuenti si accorgono quindi che la delibera è stata adottata dopo il 30 aprile 2016 oppure è stata adottata entro tale data ma pubblicata sul sito delle Finanze oltre il 28 ottobre scorso, gli stessi dovranno utilizzare le misure del 2015.
Le risposte del Ministero ricordano inoltre che il blocco della pressione fiscale comporta anche il divieto di revocare agevolazioni già concesse. Si pensi, ad esempio, all’aliquota agevolata per gli immobili a canone concordato che il comune abbia deliberato nel corso del 2015. Non è possibile aumentarla per l’anno in corso, con l’effetto che ad essa si aggiungerà l’ulteriore riduzione di un quarto, introdotta con la legge 208/2015. Lo stesso vale per eventuali aliquote ridotte previste per il comodato gratuito ai figli, alle quali si abbina la riduzione a metà dell’imponibile, al ricorrere delle condizioni di legge.

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