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Fatture e corrispettivi, vademecum per la trasmissione telematica

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Fisco

Fatture e corrispettivi, vademecum per la trasmissione telematica

Il decreto legislativo n. 127 del 2015 ha introdotto una nuova opzione che riguarda la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi.

I soggetti interessati

Da un punto di vista soggettivo possono esercitare l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture, sia emesse che ricevute, nonché dei corrispettivi tutti i soggetti passivi d’imposta ai fini Iva. Per quanto riguarda la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l'opzione coinvolge tutti i soggetti che pongono in essere una o più operazioni di cui all'articolo 22 del Dpr 633/1972, ossia i commercianti al minuto che svolgono la loro attività in locali aperti al pubblico, in spacci interni o attraverso apparecchi di distribuzione automatica, coloro che svolgono prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica, prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito, e altre attività assimilate.

Come si esercita l’opzione

L'opzione per la trasmissione in forma telematica dei dati delle fatture all'agenzia delle Entrate deve essere esercitata esclusivamente in modalità telematica utilizzando l'apposita funzionalità presente all'interno del sito dell'Agenzia , nella pagina “Fattura elettronica Corrispettivi elettronici”.
L'opzione può essere esercitata a partire dal 13 dicembre 2016 e ha effetto «dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio». Per il primo anno di applicazione, come sottolineato dal comunicato dell'Agenzia del 09 dicembre, l'opzione potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2017, con riferimento alle fatture e ai corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2017 e nei quattro successivi. A regime l'opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati.

I termini di trasmissione dei dati

Per i soggetti passivi d'imposta che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture, sia emesse che ricevute, la trasmissione dei dati, secondo le specifiche dettate da apposito provvedimento del 28 ottobre scorso, deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, e la comunicazione relativa all'ultimo trimestre va effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.
Per coloro, invece, che trasmettono i dati dei corrispettivi, premettendo che vanno utilizzati i cosiddetti “registratori telematici” costituiti «da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input», i dati vanno memorizzati quotidianamente. Per quanto concerne la trasmissione, come previsto dal provvedimento del 28 ottobre 2016, essa è effettuata sempre quotidianamente esclusivamente mediante l'uso del Registratore Telematico.

I vantaggi per chi opta

Chi esercita l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi gode di una serie di vantaggi. Non deve essere inviata, infatti, la nuova comunicazione trimestrale nonché, come specificato dal Dlgs 127 del 2015, la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, la comunicazione delle avvenute registrazioni delle operazioni con San Marino e i modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ancorché tali comunicazioni siano state attualmente assorbite dalle comunicazioni trimestrali di cui si è detto.
Non solo: i rimborsi Iva sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti prescritti dall'articolo 30, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) del Dpr 633/72.
Infine i termini di decadenza degli accertamenti, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette, sono ridotti a due anni, termine così ampliato, rispetto all'anno di riduzione inizialmente previsto, dal decreto fiscale, n. 193 del 2016.

La revoca dell'opzione

Per quanto riguarda la revoca dell'opzione, essa può essere esercitata solo in via telematica sempre mediante apposita funzionalità presente all'interno del sito web dell'agenzia delle Entrate. La revoca va esercitata entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio stesso.
Tale modalità è valida sia per i soggetti che trasmettono i dati della fatture, emesse e ricevute, sia per i soggetti che trasmettono i dati dei corrispettivi.

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