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Bonus mobili a effetti ridotti

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AGEVOLAZIONI

Bonus mobili a effetti ridotti

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La Legge di Stabilità 2017 non ha prorogato al 2017 il bonus mobili per le giovani coppie e ha limitato la proroga del bonus mobili e i grandi elettrodomestici al 31 dicembre 2017 solo per chi usufruirà della detrazione del 50% per gli “interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016”. L'inizio dei lavori dovrà essere provato con la Dia, Scia, Cil o Cila per quelli che necessitano di questi titoli abilitativi comunali ovvero con un'autocertificazione per quelli in edilizia libera.
La ripartizione della detrazione resta in 10 anni, il limite della spesa agevolata rimane di 10.000 euro e i mobili e gli elettrodomestici devono essere destinati ad arredare “l'immobile oggetto di ristrutturazione”. Non è più necessario effettuare il bonifico “parlante”, ma è sufficiente quello normale (circolare 7/E/2016), il pagamento con bancomat o carta di credito (non con contanti e assegni).
Per i lavori di “recupero del patrimonio edilizio iniziati” dal 1º gennaio 2016 (propedeutici al bonus arredi ed elettrodomestici), invece, continua ad essere necessario il bonifico “parlante” e questi pagamenti devono essere effettuati, anche in parte, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017.
La limitazione ai soli “interventi di recupero del patrimonio edilizio” risolve un problema normativo che fino alla fine di quest'anno consentirebbe, almeno normativamente (ma non per l'agenzia delle Entrate), di beneficiare del bonus mobili ed elettrodomestici anche se si effettuano semplici lavori non rientranti tra quelli di “recupero del patrimonio edilizio”, di ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi e di acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati, ma che sono comunque agevolati con la detrazione Irpef del 50% dall'articolo 16-bis del Tuir. Fino alla fine del 2016, infatti, la norma prevede chiaramente che per usufruire della detrazione del 50% per “l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni”, sia sufficiente beneficiare, per qualunque intervento, della detrazione Irpef del 50% prevista dall'articolo 16-bis del Tuir, comprendendo quindi anche gli interventi “relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” (apposizione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini) ovvero le “opere volte ad evitare gli infortuni domestici” (sostituzione del tubo del gas o riparazione di una presa malfunzionante). Le Entrate, però, hanno sempre negato ciò, limitando la detrazione Irpef del 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici solo agli immobili oggetto di manutenzione straordinaria (ordinaria, solo su parti comuni condominiali), di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, oltre che agli acquisti di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. La prima risposta restrittiva del bonus si è avuta il 30 gennaio 2014, a Telefisco 2014, la quale ha spiazzato molti contribuenti che avevano arredato un fabbricato, ad esempio, solo dopo aver effettuato delle opere volte ad evitare gli infortuni domestici, come la sostituzione di un tubo del gas difettoso.
In realtà, la norma, in maniera molto semplice, prevede che la detrazione Irpef del 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spetti, per i pagamenti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, solo ai “contribuenti che fruiscono della detrazione di cui” all'articolo 16, comma 1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Si tratta della norma che ha aumentato la classica detrazione del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir, al 50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016. Quindi, seguendo la norma, sembrava che l'acquisto dell'arredo e dell'elettrodomestico fosse agevolabile da chi prima fruiva della detrazione del 36-50% prevista per “qualsiasi” intervento indicato nell'articolo 16-bis, Tuir. Quest'ultimo, nel comma 1, indica ben 10 tipologie di interventi agevolati (lettere da a ad l) e nel comma 3 concede il bonus anche per l'acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione.
Successivamente, la risposta restrittiva delle Entrate (e contraria alla norma) è stata confermata anche dalle circolari 14 maggio 2014, n. 10/E, risposta 7.1 e 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.1, nelle quali è stato detto che gli unici interventi che consentono la fruizione del bonus mobili sono solo la manutenzione straordinaria (ordinaria, solo su parti comuni condominiali), di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, oltre che gli acquisti di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
Ora, la Legge di Stabilità 2017 limita il bonus per il 2017 ai soli “interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016”. Dovrà essere chiarito se per “interventi di recupero del patrimonio edilizio”, agevolati al 50%, si debba intendere, come previsto dall'articolo 31, Legge 5 agosto 1978, n. 457 (peraltro sostituito dall'articolo 3, comma 1, dpr 6 giugno 2001, n. 380) solo le manutenzioni ordinarie, quelle straordinarie, le ristrutturazioni edilizie, i restauri e i risanamenti conservativi ovvero se siano compresi anche le ricostruzioni o i ripristini di immobili danneggiati da eventi calamitosi e gli acquisti di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. Si ritiene che la soluzione più corretta sia la prima, la quale comporterebbe peraltro un'ulteriore stretta rispetto all'interpretazione delle Entrate, riferita alla norma in vigore fino alla fine del 2016.

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