Norme & Tributi

Dalla Commissione nuove regole sulla copertura sociale dei lavoratori…

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Occupazione nella Ue

Dalla Commissione nuove regole sulla copertura sociale dei lavoratori all’estero

  • –dal nostro corrispondente

BRUXELLES - La Commissione europea ha presentato oggi a Strasburgo, mentre è in sessione plenaria il Parlamento europeo, modifiche alla legislazione europea per facilitare il coordinamento delle previdenze sociali a livello nazionale. La questione, affrontata per la prima volta nel lontano 1959, è delicata perché i Ventotto sono sempre alla ricerca di un compromesso tra il rispetto della libera circolazione delle persone e la gestione dei bilanci previdenziali che rimane a livello nazionale.
Proprio la decisione della Gran Bretagna di uscire dall'Unione è stata dettata dall'uso e dall'abuso del sistema previdenziale inglese da parte degli immigrati. Altri Paesi, come la Germania, hanno adottato in tempi recenti restrizioni. Le modifiche presentate dalla commissaria agli Affari sociali Marianne Thyssen sono particolarmente tecniche; qui di seguito le principali proposte comunitarie, che dovranno essere approvate dal Consiglio e dal Parlamento.
- chi cerca lavoro potrà “esportare”, per così dire, il proprio sussidio di disoccupazione per sei mesi, e non più solo per tre mesi. In questo modo la Commissione europea vuole permettere alle persone disoccupate di trovare una nuova occupazione più facilmente, anche all'estero.
- per i lavoratori transfrontalieri - coloro che risedono in un paese e lavorano in un altro Stato tornando in patria almeno una volta alla settimana - il Paese membro nel quale hanno lavorato negli ultimi 12 mesi sarà responsabile del versamento dei sussidi di disoccupazione. L'obiettivo è di far sì che il paese che riceve i contributi versi anche i trattamenti.
-La Commissione europea propone altresì che un Paese possa sospendere il versamento di benefici previdenziali quando il lavoratore che risiede all'estero è inattivo.
- Infine, per quanto riguarda gli assegni familiari, questi devono essere versati dal Paese in cui il genitore lavora. L'indicizzazione non può avvenire sulla base dell'andamento dei prezzi nel paese di residenza dei figli, se questo non è lo stesso di quello del genitore.

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