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Diritto all’oblio, l’interesse pubblico prevale se il reato…

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il commento

Diritto all’oblio, l’interesse pubblico prevale se il reato è grave

Con un interessante provvedimento del 6 ottobre 2016 il Garante per la protezione dei dati personali torna sul diritto all’oblio, fornendo interessanti indicazioni per la sua esatta delimitazione temporale e sostanziale.
Si tratta di un tema particolarmente annoso e controverso, perché la diffusione delle notizie attraverso internet, il proliferare di siti informativi più o meno seri, da quelli dei giornali cartacei a quelli esclusivamente online, passando per blog e/o siti personali di opinionisti, giornalisti e scrittori, nonché il meccanismo della continua ripresa delle notizie medesime sui social network e i cosiddetti motori di ricerca hanno reso non solo estremamente facile l’accesso alle notizie – un tempo limitato all'esito di lunghe e noiose ricerche in biblioteche ed emeroteche – ma hanno anche contribuito ad una sostanziale perpetuazione delle stesse.

Nel caso giunto all’attenzione del Garante un cittadino lamentava il fatto che, digitando il proprio nome e cognome attraverso Google, emergesse come risultato della ricerca una serie di Url che rimandavano a una vicenda giudiziaria in cui lo stesso era rimasto coinvolto, insieme a molti altri, circa dieci anni prima, allorché ricopriva la carica di consigliere comunale e che si era nel frattempo per lui conclusa con la pronuncia di una sentenza di patteggiamento, già passata in giudicato e interamente condonata in ragione dell’indulto del 2006.

In particolare, il ricorrente censurava il lungo tempo trascorso dai fatti oggetto del procedimento penale, l’assenza di uno specifico e attuale interesse pubblico alla conoscenza di quelle notizie, essendo egli attualmente un privato cittadino privo di qualsiasi munus pubblico, nonché, in ultimo, il danno all’immagine, alla riservatezza e alla vita privata derivanti dalla permanenza degli url in questione tra i risultati della ricerca effettuata tramite il noto motore di ricerca, di cui, dunque, si chiedeva la rimozione.

Nel proprio atto di costituzione, Google affermava l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, così come indicati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europa del 13 maggio 2014 nella causa C-131/12 (c.d. sentenza Costeja), evidenziando in particolare che, pur se relativa a fatti del 2006, la sentenza era stata emessa solo nel 2012, vale a dire pochi anni prima; che i reati oggetto di tale pronuncia erano particolarmente gravi, perché commessi in danno della sanità pubblica (regionale) e che, dunque, proprio per la loro natura, doveva considerarsi tuttora esistente e prevalente l’interesse pubblico della collettività al reperimento di notizie ad essi relative; infine che, secondo le linee guida adottate il 26 novembre 2014 dal gruppo di lavoro “Articolo 29”, il diritto all’oblio non sussisterebbe neppure in relazione ai reati più gravi, dovendosi certamente ricomprendere in tale ampia definizione quelli che ledono gli interessi della collettività, in relazione ai quali il ricorrente aveva patteggiato.

Nella propria decisione, il Garante fa sostanzialmente proprie le osservazione della resistente, affermando in primis la rilevanza temporale della definizione giudiziale della vicenda, avvenuta solo quattro anni prima, piuttosto che dei fatti oggetto della sentenza. Il provvedimento adottato dall’autorità pone inoltre l’accento sulla particolare gravità dei reati commessi dal ricorrente (corruzione e truffa in danno della pubblica amministrazione), sottolineando altresì come gli Url “contestati” rimandino a vari articoli di stampa, pubblicati tra il 2006 (epoca dei fatti) e il 2015, a dimostrazione – ove necessario – di un perdurante e attuale interesse dell’opinione pubblica verso vicende giudiziarie di rilievo pubblico. Sono, dunque, proprio la particolare gravità dei reati (a suo tempo) contestati e il breve lasso di tempo trascorso dalla conclusione del processo penale a giustificare la prevalenza dell’interesse del pubblico ad accedere alle relative notizie sul contrapposto interesse del condannato a stendere su di esse un velo di silenzio.

Una pronuncia assai netta e favorevole alla libera accessibilità alle notizie da parte della collettività, che desta però anche qualche perplessità, sia per l’indeterminatezza del concetto di “gravi reati” enunciato dalle richiamate linee guida del gruppo di lavoro “Articolo 29”, sia perché fa derivare conseguenze sfavorevoli in capo al cittadino dalla cronica lentezza della giustizia, rendendo di fatto recenti fatti risalenti anche a un decennio o più solo perché i relativi processi si sono conclusi solo a moltissimi anni di distanza.

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