Norme & Tributi

Tributi dimezzati per l’uso gratuito

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Tributi dimezzati per l’uso gratuito

La legge 208 del 2015 ha di fatto dimezzato, dal 2016, Imu e Tasi per i fabbricati concessi in uso gratuito, ma solo se si verificano sei condizioni. La prima è che tra il comodante (ossia, di norma, il proprietario dell’immobile) e il comodatario (vale a dire colui al quale viene concesso l’uso gratuito del fabbricato) deve intercorrere un rapporto di parentela diretta di primo grado, quale è quello esistente tra genitori e figli. La seconda condizione è che l’immobile deve costituire l’abitazione principale del comodatario.

Il terzo requisito riguarda il proprietario, che deve avere dimora abituale e residenza anagrafica nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato dato in comodato. La quarta condizione è che il contribuente può possedere al massimo due immobili ad uso abitativo, purchè posti nello stesso Comune: uno è quello concesso in comodato; l’altro non può che essere la sua abitazione principale.

Al riguardo va precisato che per “possesso” si intende non solo la proprietà degli immobili, ma anche l’usufrutto, l’uso e il diritto di abitazione: quindi se un soggetto è usufruttuario dell’appartamento in cui vive ed è anche proprietario di altre due case, concesse in uso gratuito ai propri figli, la riduzione del 50% di Imu e Tasi (quest’ultima nei Comuni in cui è dovuta), non troverà applicazione, in quanto il contribuente risulta in possesso di tre immobili ad uso abitativo. Del tutto irrilevante è poi la quota di possesso di ciascun immobile, di talchè colui che risulta proprietario del 50% della casa in cui vive, del 100% dell’appartamento dato in comodato al figlio e del 33,3% di un’altra casa ereditata, non potrà accedere all’agevolazione.

Altrettanto vale per il proprietario di due appartamenti, uno concesso gratuitamente a genitori/figli e l’altro adibito a propria abitazione principale, qualora gli immobili siano posti in Comuni diversi, anche se confinanti. Secondo il Mef (risoluzione 1/Df del 17/2/2016), nonostante il tenore letterale della norma, il possesso di immobili diversi da quelli ad uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione. Ne potrà quindi beneficiare il contribuente che, oltre al fabbricato concesso in comodato (ed eventualmente alla sua abitazione principale), risulti proprietario di terreni, aree edificabili, negozi, capannoni e uffici. Il quinto requisito riguarda la categoria catastale del fabbricato dato in uso gratuito che non può risultare A/1, A/8 o A/9 (“immobili di lusso”). La sesta ed ultima condizione concerne il contratto di comodato, che deve essere registrato.

In merito le Finanze hanno precisato (risoluzione 1/Df/2016 e nota 8876/2016) che il contratto può essere verbale o scritto ma, in ogni caso, la decorrenza della riduzione al 50% decorre dalla data della stipula e non da quella della sua registrazione. Ne consegue che se il contratto (verbale o scritto) è stato stipulato il 1° settembre 2007 e registrato il 7 giugno 2016, l’agevolazione spetta comunque dal 1° gennaio 2016, salva l’applicazione di sanzioni (peraltro ravvedibili) nel caso di tardività della registrazione del contratto scritto. Diversamente, nell’ipotesi in cui la stipula sia avvenuta il 20 giugno 2016, a prescindere dalla data della sua registrazione, per l’anno d’imposta 2016 la riduzione spetterà solo per sei mesi.

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