Norme & Tributi

Accise, Pvc anche per accertamenti eseguiti alle Dogane

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Accise, Pvc anche per accertamenti eseguiti alle Dogane

(Imagoeconomica)
(Imagoeconomica)

L'accertamento delle violazioni in materia di accise, anche se eseguito presso gli uffici delle Dogane, devono essere accertate con processo verbale di constatazione dalla cui notifica decorrono i 60 giorni entro cui il contribuente può presentare le proprie osservazioni.

Via libera anche alle modalità operative con cui è possibile estinguere le liti fiscali pendenti relative alle accise ed Iva afferente sui prodotti energetici o l'alcole e le bevande alcoliche.

Questi alcuni dei temi affrontati dall'agenzia delle Dogane, con la nota protocollata 136812 del 6 dicembre 2016, a chiarimento delle modifiche intervenute in sede di conversione del decreto fiscale 193/16.

Sulla riscrittura dell'accertamento delle violazioni relative alle accise, l'Agenzia precisa come la constatazione delle violazioni aventi rilevanza penale devono essere trasmesse dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorità giudiziaria sia all'ufficio doganale competente all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta.

Nonostante il principio sia stato regolamentato solo per le violazioni inerenti le accise, di notevole rilevanza sono le indicazioni che riguardano il pieno riconoscimento del diritto al contraddittorio anche alle verifiche effettuate presso la sede degli uffici.

Invero, entro 60 giorni dalla notifica del Pvc, viene garantita al contribuente la possibilità di presentare memorie imponendo all'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto di irrogazione delle sanzioni e salvi i casi di particolare e motivata urgenza, di valutarle.

Di fatto viene codificato l'obbligo di contraddittorio sebbene quest'ultimo sia stato giurisprudenzialmente riconosciuto solo per i tributi armonizzati e a patto che l'instaurazione dello stesso avrebbe comportato una valutazione diversa.

“Di fatto viene codificato l'obbligo di contraddittorio”

 

L'altro argomento affrontato dall'amministrazione è legato alle novità introdotte in merito alla chiusura delle liti fiscali pendenti, anteriori alla data del 1° aprile 2010 ed aventi ad oggetto le accise e l' Iva afferente sui prodotti energetici o l'alcole e le bevande alcoliche.

A riguardo viene precisato che la transazione può essere esperita entro il 30 settembre 2017 e le cui somme, pari almeno al 20% delle accise e Iva afferente, senza pagamento di interessi, indennità e sanzioni, devono essere versate entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. Gli importi dovuti a seguito della definizione possono essere rateizzate fino ad un massimo di sette rate sulle quali andranno applicati gli interessi legali aumentati di due punti.

Infine, la nota conferma come l'accesso alla procedura è subordinato al fatto che il contribuente non abbia subito una condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave.

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