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Voluntary-bis, calcolo fai-da-te: ecco il modello delle…

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Rientro dei capitali

Voluntary-bis, calcolo fai-da-te: ecco il modello delle Entrate

L'agenzia delle Entrate ha messo online sul proprio sito la bozza di istanza e le istruzioni per l'adesione alla cosiddetta voluntary-bis, con la quale possono essere sanate violazioni internazionali o domestiche commesse sino al 30 settembre 2016 (con istanze che potranno essere presentate entro il 31 luglio 2017 e periodi da sanare che in caso di dichiarazioni omesse e raddoppio dei termini potranno risalire fino al 2004).

Da salutare con favore l'idea (già sperimentata con la prima versione della voluntary) di pubblicare l'istanza in bozza per raccogliere i suggerimenti degli operatori.
Si può scrivere all'indirizzo della casella di posta elettronica dc.acc. min@agenziaentrate.it.
Le maggiori criticità ruotano attorno agli adattamenti resesi necessari con l'introduzione della procedura di autoliquidazione, molto temuta dai professionisti, che è opportuno che facciano sentire la loro voce.
C'è tempo per le osservazioni sino a fine anno, posto che l'Agenzia annuncia che il modello definitivo verrà approvato con provvedimento direttoriale entro il prossimo 2 gennaio.

L'Agenzia ricorda che in attesa dell'apertura del canale telematico per la trasmissione del nuovo modello, per chi vuole prevenire cause ostative è possibile utilizzare il vecchio modello approvato con provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2015.
Può inoltre essere inviata via Pec, con le modalità di cui al punto 7 di tale provvedimento, una prima relazione di accompagnamento con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste, come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015.

L'istanza continue indicazioni nuove rispetto al vecchio modello che le istruzioni provano a spiegare quasi a mò di circolare.
Oltre ai dati identificativi di contribuente e professionista, è stata ad esempio inserita una casella concernente la dichiarazione che l'origine dei contanti o dei valori al portatore non deriva da condotte ascrivibili a reati diversi da quelli tributari (anche se ovviamente sarà comunque necessaria la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a questi beni, a cui si auspica che una futura circolare dia maggior valore, chiarendo il suo ruolo anche rispetto al regime di “prova contraria” introdotto dalla legge).

Va poi specificato se si è presentata già una istanza; in particolare chi utilizza il vecchio modello sarà obbligato a ripresentarla con il nuovo e forse tale casella relativa ad istanze pregresse va utilizzata anche da chi ha già aderito alla prima finestra (è possibile per chi ha fatto la internazionale fare la nazionale e viceversa, senza, si ritiene, rischi sulla prima disclosure).
Inoltre se si vuole che la regolarità della procedura (in caso di autoliquidazione) sia notificata a mezzo pec occorrerà specificarlo nell'apposita casella.

Ai fini della procedura facoltativa di autoliquidazione la Sezione V del modello è stata integrata aggiungendo le caselle relative alle maggiori imposte (occorrerà materialmente riliquidare le dichiarazioni), interessi, contributi di solidarietà, addizionali e sanzioni. Vengono, poi, ufficialmente inserite anche l'Ivie e l'Ivafe.
Restano non chiariti alcuni dei temi emersi nella prima disclosure, quali la spettanza dei crediti per imposte estere, il riporto a nuovo delle minusvalenze, le modalità di calcolo delle sanzioni RW a partire da Unico 2014, la tassazione dei dividendi al lordo o al netto delle imposte pagate dalle società (per non parlare dei casi dove sono necessarie riqualificazioni giuridiche di fatti) e il professionista deve assumersi responsabilità forse troppo gravose in caso di autoliquidazione. Occorrerebbe forse che l'agenzia delle Entrate elaborasse i un software ad hoc.

Nel caso in cui il contribuente non opti per l'autoliquidazione dovrà verosimilmente compilare (visto che il modello è unico) solamente le caselle che sono riferite agli imponibili.
Per le sanzioni viene specificato che non si applica il principio del favor rei, quindi secondo l'agenzia delle Entrate in caso ad esempio di dichiarazione infedele la misura minima sarà pari al 100 per cento della maggiore imposta e non al 90.

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