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Le novità per le imprese in contabilità semplificata

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legge di stabilità

Le novità per le imprese in contabilità semplificata

Fra le principali disposizioni che entreranno in vigore il prossimo anno per effetto della Legge di Stabilità 2017, si inserisce il nuovo regime di determinazione dell'imponibile per le imprese minori, che passerà dal regime di competenza al regime di cassa (art. 5). Il passaggio, da un regime ad un altro, comporterà l'analisi di una serie di aspetti, tra i quali si segnalano:
-il mantenimento del regime di contabilità semplificata da parte dell'imprenditore al variare del principio di determinazione del reddito;
-l'esclusione, con la norma a regime, dell'importo delle rimanenze per le imprese in contabilità semplificata nella determinazione dell'imponibile;

- i nuovi obblighi formali necessari per effettuare le annotazioni “fiscali” che consentano una corretta determinazione del reddito stesso tramite l'applicazione del “nuovo” principio di cassa.

Con riferimento alla prima questione, com'è noto i limiti dimensionali di ricavi (pari a 400mila euro per le imprese che svolgono servizi e di 700mila euro per le altre attività d'impresa) sono rimasti inalterati ma la norma contempla una fase di transizione: per il 2016, il raffronto avverrà - per l'individuazione dei ricavi - ancora con il vecchio regime di competenza mentre, a far data dal 2017, i componenti positivi ai sensi dell’articolo 57 e 85 del Tuir si conteggeranno sulla base degli ammontari effettivamente percepiti. Ciò comporterà una attenta analisi nell'inquadrare ed iscrivere in contabilità i ricavi effettivamente di competenza del periodo d'imposta 2016. La classificazione dei ricavi, specie quelli maturati verso fine anno, ed in particolare gli “arbitraggi” di fine anno, dovranno essere valutati tenendo presente anche questa variabile. In tale contesto, si ricollega anche, in modo molto puntuale, la norma che prevede la detassazione per quegli elementi che, per competenza, siano stati annotati nel 2016 ma che solo nel 2017 avranno la manifestazione finanziaria. A tal proposito, il secondo comma introduce una specifica che appare di assoluto valore, ovvero che le rimanenze finali al 31 dicembre 2016 saranno oggetto di detassazione nei periodi successivi, quando entrerà in vigore il regime di cassa.

La corretta contabilizzazione delle rimanenze denterà, quindi, un altro elemento da valutare con estrema attenzione. Infine, nella bozza del testo al vaglio della Camera si inserisce con prepotenza il disposto del comma 5 del nuovo articolo 18 del Dpr n. 600/73, con il quale si statuisce che l'imprenditore, previa opzione, possa adempiere, con la semplice registrazione valevole ai fini Iva, all'annotazione distinta/separata degli incassi o dei pagamenti, così come previsto dai commi 2 e 4 del novellato articolo 18 del Dpr n. 600/73. Infatti con l'introduzione del nuovo regime per cassa, i contribuenti semplificati possono alternativamente annotare, istituendo due appositi registri in modo cronologico le entrate e le uscite effettuate nel periodo d'imposta oppure indicare distintamente nei registri Iva vendite o acquisti le entrate e le uscite.

Tuttavia, come già ricordato nelle righe che precedono, l'opzione prevista dal quinto comma introduce una presunzione per effetto della quale, le semplici registrazioni ai fini Iva, equivalgono ad equiparare la data di registrazione con quella di avvenuto incasso o pagamento. In sostanza saremmo in presenza di un criterio di determinazione del reddito che esula dal reale incasso/pagamento e che si fonda esclusivamente sull'annotazione formale della registrazione. Si tratta, quindi, di un terzo ed ulteriore criterio di determinazione dell'imponibile che accanto ai classici principi di cassa e di competenza, potremmo definirlo come il “principio della registrazione.”

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