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R&S, lo sconto è sempre al 50%

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R&S, lo sconto è sempre al 50%

La legge di bilancio incrementa, amplia e semplifica il credito d’imposta sulla ricerca, introdotto dall’articolo 3 del Dl 145/2013.

Periodo di applicabilità
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese – indipendentemente da forma giuridica, settore economico e regime contabile – che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. Il periodo di fruibilità si allunga, dunque, a sei anni e per i soggetti con esercizio corrispondente all’anno solare si riferisce agli anni dal 2015 al 2020 compresi; per gli altri soggetti, con esercizio a cavallo di anno, decorre dall’esercizio con bilancio che si chiude nel corso del 2016 fino all’esercizio con il bilancio che si chiude nel corso del 2021.

Requisito soggettivo

Il perimetro soggettivo viene ampliato e ricomprende tutti i soggetti produttori di reddito d’impresa, compresi gli enti non commerciali nello svolgimento della loro attività commerciale produttiva di redditi d’impresa e le imprese agricole; sono invece esclusi i percettori di redditi di lavoro autonomo derivante dallo svolgimento di arti e/o professioni. La legge di bilancio, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, amplia inoltre l’ambito di applicazione del credito d’imposta al fine favorire le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, dello Spazio economico europeo (See) o inclusi nella lista di cui al Dm 4 settembre 1996.

Spesa incrementale e spesa media

Il credito d’imposta compete sulla «spesa incrementale complessiva», quale differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, fra quelle ammissibili, sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il periodo di riferimento della media resta fisso per tutti gli anni interessati e per le imprese con esercizio corrispondente all’anno solare al 2012-2014. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione (indipendentemente da quello di inizio dell’attività), traducendosi in un vantaggio per quelle imprese che sono rimaste inattive dalla costituzione.

Dovrà essere chiarito invece il periodo per determinare la media di riferimento utilizzabile dalle imprese, ammesse dalla modifica delle legge di bilancio di cui al nuovo comma 1-bis, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo su commissione di terzi.

Misura del credito d'imposta

Il credito d’imposta compete ora in una unica misura del 50% per tutte le tipologie di spese ammesse: ammortamenti attrezzature, competenze tecniche, personale e contratti di ricerca, ma solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (per le imprese con esercizio corrispondente all’anno solare sui costi sostenuti dal 2017). Inoltre, per i costi del personale l’agevolazione riguarda chi è impegnato nelle attività di ricerca agevolabili indipendentemente dal fatto che si tratti di personale altamente qualificato e in possesso di specifici titoli. Oltre ai predetti vantaggi è importante anche la semplificazione: non dovranno più essere determinate distintamente, sia la media della spesa storica per i diversi costi ammissibili (stante la diversa misura del credito producibile dagli stessi e spettante), sia l’ammontare annuo della spesa incrementale relativa ai medesimi distinti costi.

Il credito massimo annuale spettante a ciascuna impresa, sarà complessivamente non superiore a 5 milioni di euro fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ma salirà a 20 milioni di euro successivamente, sempre con l’ulteriore condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro annui (sommatoria di tutte le categorie di spesa previste).

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