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Sentenza a favore, ruolo fuori gioco

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Sentenza a favore, ruolo fuori gioco

Illegittima l’iscrizione a ruolo straordinaria quando è stata pronunciata una sentenza favorevole al contribuente e ciò a prescindere che la stessa sia divenuta definitiva. Ad affermare questo principio sono le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 758/2017, che risulta particolarmente interessante anche ai fini della normativa sulla rottamazione dei ruoli.

Una società in fallimento ha impugnato un avviso di accertamento. Il giudice di primo grado ha accolto integralmente il ricorso. L’ufficio ha proposto appello e nelle more del processo iscriveva a ruolo straordinario l’intera somma pretesa con l’atto.

La Ctr ha affermato la legittimità del ruolo straordinario ritenendo sussistente il fondato pericolo per la riscossione, senza che avesse rilievo l’eventuale pendenza del relativo giudizio, favorevole al contribuente

La società ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, che anche l’iscrizione a ruolo straordinaria deve seguire le regole previste per il giudizio, con la conseguenza che ove il primo giudice accolga il ricorso, essa va annullata.

La sezione tributaria della Corte (ordinanza 14849/2014), ravvisando un contrasto giurisprudenziale sulla efficacia della predetta iscrizione straordinaria, rimetteva la questione al Primo Presidente.

Le Sezioni unite sono state così chiamate a chiarire se la decisione del giudice in senso favorevole (anche parzialmente) al contribuente, pur se non definitiva, avesse efficacia anche sull’iscrizione a ruolo straordinaria ovvero se quest’ultima rimanesse “insensibile” fino alla definitività del giudizio.

La decisione

Il collegio di legittimità ha rilevato che in pendenza del primo grado di giudizio su un accertamento, è dovuto un terzo delle sole imposte (ex articolo 15 del Dpr 602/1973). È poi previsto, in deroga a tale disposizione, che quando vi è fondato pericolo per la riscossione, è possibile l’iscrizione nei ruoli straordinari di tutte le imposte, interessi e sanzioni pretesi con l’avviso di accertamento.

Le norme che regolano il processo tributario dispongono poi che quando è possibile la riscossione frazionata, le somme pretese devono essere pagate:

per i 2/3 dopo la sentenza della Ctp che respinge il ricorso;

per l’ammontare risultante dalla sentenza della Ctp e comunque non oltre i 2/3 se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Ctr.

Le Sezioni unite hanno infine rilevato che le sentenze tributarie hanno efficacia immediata (peraltro ampliata anche dalle recenti modifiche Dlgs 156/2015 in attuazione della delega).

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La sentenza costituisce, quindi, il titolo idoneo a legittimare l’eventuale riscossione provvisoria, con la conseguenza che se il giudice annulla totalmente o parzialmente l’atto impositivo impugnato, quest’ultimo in toto o nei limiti della parte annullata, perde efficacia anche in pendenza del giudizio.

Nell’ordinamento non esiste alcuna norma che sottrae a tali principi il ruolo straordinario che deve così essere adeguato alle decisioni del giudice. L’ufficio dovrà quindi emettere i conseguenziali provvedimenti di sgravio ed eventualmente rimborsare l’eccedenza versata.

Gli effetti

La decisione è molto importante, soprattutto in vista della prossima scadenza della rottamazione dei ruoli. Come più volte affermato non si tratta di una “sanatoria” sulle liti pendenti, ma solo sui ruoli risultanti al 31 dicembre 2016, divenendo così fondamentale riscontrare quanto risulti nell’estratto di ruolo.

Traendo spunto dalla pronuncia, in linea teorica, in pendenza di una o più decisioni favorevoli al contribuente, non dovrebbero risultare carichi nei confronti del contribuente con la conseguenza che non è possibile alcuna definizione. Tuttavia a volte gli uffici, nonostante la decisione dei giudici favorevole al contribuente, non sgravano l’iscrizione a ruolo, e la posizione dell’Agenzia, che si evince dalla sentenza delle Sezioni unite, conferma tale circostanza.

In tale ipotesi, quindi, se conveniente, è possibile avvalersi della definizione. Va da sé che per riscontrare in concreto la possibilità di rottamare è necessario sempre eseguire un estratto presso l’agente della riscossione per verificare le iscrizioni definibili.

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