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Comunicazioni Iva, prime soluzioni ma restano nodi da sciogliere

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Comunicazioni Iva, prime soluzioni ma restano nodi da sciogliere

Le funzionalità ampliate per la trasmissione telematica delle fatture e corrispettivi ci introducono al nuovo e impegnativo adempimento della comunicazione dei dati alle Entrate.

Le specifiche tecniche comunicate in questi giorni dall’Agenzia sono finalizzate, all’invio delle fatture e corrispettivi da utilizzare per predisporre, in formato elettronico, i dati in base al decreto legislativo 127/2015 a seguito di opzione. Dal 1° gennaio 2017, il comma 3 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 consente ai contribuenti soggetti passivi Iva di optare (entro il 31 marzo 2017) per la trasmissione telematica alle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni, anche effettuate mediante il sistema di interscambio; l’articolo 2 dello stesso decreto prevede, inoltre, con riferimento ai commercianti al minuto, la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Questa opzione consente inoltre calcisticamente parlando di “saltare l’uomo” in quanto sostituisce anche l’obbligo della trasmissione delle registrazioni delle fatture adempimento obbligatorio per tutti i soggetti Iva e in più ottenendo dei bonus. Queste modalità di trasmissione delle fatture e corrispettivi in forza di opzione saranno le medesime che dovranno essere utilizzate per l’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture.

Un primo dubbio forse viene risolto e riguarda cosa debba intendersi per «tipologia di operazione». L’articolo 4 del Dl 193/2016 individua, infatti, quali dati da comunicare, i dati identificativi del soggetto che ha emesso la fattura e del cliente/committente, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta nonché la tipologia dell’operazione. Proprio quest’ultimo dato aveva suscitato delle perplessità non essendo chiaro se fosse sufficiente indicare la natura della operazione («acquisto» o «vendita»), oppure altro. Nelle specifiche tecniche viene chiarito che questo campo deve essere indicato se il documento è una fattura, una nota di credito, una nota di debito, una fattura semplificata o una nota di credito semplificata. Quindi dalle registrazioni Iva dovrebbe risultare questa informazione per la lettura successiva del software di collegamento con il programma di invio delle registrazioni alle Entrate. Restano, tuttavia, da sciogliere alcuni nodi con riferimento, ad esempio alla comunicazione delle fatture annotate dai commercianti al minuto nel registro dei corrispettivi. L’obbligo della comunicazione trimestrale riguarda le fatture emesse ancorché non registrate nel registro delle fatture comprese, quindi, quelle emesse dai commercianti al minuto e comprese nei corrispettivi giornalieri.Si pone quindi il problema della comunicazione alle Entrate in quanto dalle registrazioni non emergono i dati necessari.

Dalle specifiche tecniche - aggiornate al 13 gennaio - non risulta alcun riferimento al documento riepilogativo delle fatture di importo non superiore a 300 euro sia di acquisto che di vendita (Dpr 595/1996) come invece era previsto per lo spesometro.

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