Norme & Tributi

Rottamazione, permessa la lite parziale

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SANZIONI

Rottamazione, permessa la lite parziale

Con i chiarimenti forniti in occasione di Telefisco la rottamazione acquista più appeal per coloro che hanno un contenzioso in corso. L’agenzia delle Entrate, infatti, ha chiarito che l’impegno a rinunciare al giudizio da assumere da parte di coloro che avendo una lite pendente intendono aderire alla rottamazione, non coincide con la rinuncia al ricorso del contenzioso tributario e, di conseguenza, il giudizio prosegue per la parte non definita. Tale chiarimento va quindi tenuto in debita considerazione per le valutazioni da effettuare che si riassumono.

Pendente in primo grado

Dopo l’impugnazione dell’atto impositivo, viene iscritto a ruolo un terzo della maggiore imposta (senza sanzioni) o l’intera cifra se si impugna una cartella o l’ufficio ha eseguito un’iscrizione a ruolo straordinaria. Va da sé che l’interesse a rottamare riguarderà solo questi ultimi casi in cui risultano già in carico all’agente della riscossione le sanzioni (impugnazione cartella, iscrizione a ruolo straordinaria e così via). Da tener presente però che in queste ultime ipotesi, come chiarito dall’Agenzia, in caso di adesione, poichè il contribuente versa l’intero debito, il giudizio si estingue e non prosegue

Sentenza di primo grado

Se la Ctp ha respinto il ricorso del contribuente, l’ufficio richiede i 2/3 delle maggiori imposte e delle sanzioni pretese. L’eventuale rottamazione consente al contribuente versando le maggiori imposte pretese (nella misura di 2/3), di non pagare le sanzioni in carico all’agente della riscossione (2/3). Resta invece “pendente” l’ulteriore terzo (sia imposte, sia sanzioni) non affidato a Equtialia. L’impegno a rinunciare al giudizio che dovrà presentare il contribuente non comporta l’estinzione del giudizio e quindi l’accettazione di tali somme ancora pendenti. Secondo l’Agenzia infatti non trattandosi della rinuncia al ricorso prevista dalla normativa sul contenzioso tributario, il giudizio prosegue per la parte non definita. Successivamente, se il contribuente dovesse soccombere, verserà l’ulteriore terzo di imposte e sanzioni. In tal modo, avrà risparmiato le sanzioni sui precedenti 2/3 perché oggetto di rottamazione. Se, invece, dovesse vedersi accolta la pretesa non pagherà nulla, nemmeno il terzo restante, atteso che tale somma segue le ordinarie regole del giudizio. Ovviamente, in tale ultima ipotesi, non avrà diritto ad alcun rimborso per le somme versate in sede di definizione dei ruoli. I medesimi effetti si verificano in caso di soccombenza parziale in quanto il giudizio prosegue per la parte favorevole al contribuente nel caso in cui sia stata appellata dall’ufficio.

Se invece la soccombenza riguarda l’impugnazione di una cartella l’eventuale rottamazione in questa fase comporterà l’annullamento totale della sanzioni in quanto l’iscrizione a ruolo sin dal primo grado era dell’intero debito e sanzioni con conseguente estinzione del giudizio.

Dopo il secondo grado

Se la Ctr respinge l’appello del contribuente o accoglie quello dell’ufficio, viene pretesa l’intera somma con tutte le sanzioni anche se è proposta impugnazione in Cassazione. Un’eventuale rottamazione consente di annullare tutte le sanzioni (non ancora versate) ed estingue il giudizio non residuando più nulla da pagare. Se invece si tratta di soccombenza parziale esso prosegue per la parte non rottamata.

Giudizi favorevoli

Se vi è stato un esito totalmente favorevole al contribuente in qualunque grado, e il processo procede per impugnazione dell’ufficio, il contribuente potrebbe comunque avere la possibilità di rottamare se in precedenza sia stata eseguita un’iscrizione a ruolo . Nel caso infatti non vi sia stato uno sgravio tempestivo sarà possibile avvalersi della rottamazione ovviamente occorrerà ben valutare l’opportunità di soccombere nei gradi successivi del giudizio.

Estratto di ruolo

Al fine di avere una chiara posizione del contribuente, è necessario richiedere sempre un estratto di ruolo all’agente della riscossione per rilevare i carichi pendenti “rottamabili”. Si ricorda, a questo proposito, che ove il contribuente dovesse apprendere di una pendenza mai prima notificata in precedenza potrà impugnare anche l’estratto di ruolo.

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