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Bonus ricerca per i brevetti acquisiti dal fallimento di una società

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AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Bonus ricerca per i brevetti acquisiti dal fallimento di una società

  • – dalla Redazione

L’agenzia delle Entrate interviene sulla possibilità di considerare, ai fini del bonus ricerca e sviluppo, sui costi sostenuti nel corso del 2015, per l'acquisto di numerosi marchi, brevetti e disegni derivanti dal fallimento di una società.

Alla questione, sollevata da una società, le Entrate (con la risoluzione 19/E di oggi) rispondono di aver interessato il Mef, il quale a sua volta rispionde che «possano essere ammissibili al credito d'imposta per ricerca e sviluppo i brevetti per invenzione e i brevetti per modelli di utilità, in linea con la circolare di codesta Agenzia n. 5/E del 16.03.2016, posto che essi siano funzionali e connessi al progetto di ricerca e sviluppo, tuttora in corso di svolgimento, per il quale la società ALFA intende fruire del credito d'imposta; si concorda parimenti che non possano essere ammissibili i marchi d'impresa e i disegni.

Infatti, l'articolo 3, comma 6,del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, prevede che il credito d'imposta sia riconosciuto esclusivamente per le “privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova va rietà vegetale”». Il ministero ha anche precisato che «si ritiene che siano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società; infatti, al riguardo, sia l'articolo 3, comma 6, del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, come sostituito dall'art. 1, comma 35 della legge 190 del 23 dicembre 2014, sia la circolare AE n. 5/2016 non prevedono nulla circa la provenienza della privativa».

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