Chance-dilazione per attenuare gli inconvenienti della domanda di rottamazione “al buio”. Una volta presentata la domanda, infatti, qualora la comunicazione di Equitalia rechi un importo di definizione più elevato del previsto, sarà sufficiente non pagare la prima rata e proseguire nel pagamento del piano di rientro precedente.
Alla luce delle ultime indicazioni informali provenienti da Equitalia si desume che la presentazione della domanda, di per sé, costituisce comportamento concludente sufficiente a determinare l’ingresso nella sanatoria. Questo perché l’articolo 6, comma 2, del Dl 193/2016, qualifica la domanda come una manifestazione di volontà, in quanto tale tendenzialmente irretrattabile. Sempre secondo le fonti di Equitalia, è comunque ammesso revocare l’istanza con una comunicazione da trasmettere entro la fine di marzo. A tale riguardo, vale evidenziare come, in base al comma 2 dell’articolo 6, entro tale data sia sempre possibile integrare la dichiarazione. Peraltro, è chiaro che se è ammessa la revoca dell’istanza a maggior ragione deve essere ammessa la rettifica in riduzione della stessa.
La scadenza del 31 marzo, però, non si concilia con la tempistica di spedizione della comunicazione dell’agente della riscossione che formalizza l’importo da pagare nelle singole rate prescelte. Il termine per tale adempimento è infatti il 31 maggio.
Proprio per questa ragione, il comma 8 dell’articolo 6 stabilisce che con il pagamento della prima o unica rata si determina la revoca ope legis della dilazione in essere «precedentemente accordata dall’agente della riscossione». Ne consegue che se non si paga la prima o unica rata si conserva il diritto alla prosecuzione del vecchio piano di rientro, pur verificandosi una causa di decadenza della rottamazione. Si tratta dunque di una deroga espressa al principio secondo cui il venir meno della definizione comporta il divieto di rateizzare il debito residuo.
La norma inoltre non distingue a seconda della data in cui la dilazione è stata concessa, limitandosi a precisare che questa deve essere “precedente” alla scadenza di luglio. Non sembra quindi che debba trattarsi di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, come invece prescritto ai fini dell’obbligo di pagamento delle rate in scadenza nell’ultimo trimestre del 2016. Nel caso qui in esame infatti il richiamo alle dilazioni «ancora in essere» appare collegato alla scadenza di luglio della rottamazione e non all’entrata in vigore del Dl 193/2016. Come pure si ritiene che la sospensione delle rate in scadenza nei mesi da gennaio a luglio, disposta nell’articolo 6, comma 5, del decreto legge, sia riferita alla generalità delle dilazioni indicate nella domanda di definizione, e non solo a quelle in essere al 24 ottobre scorso.
Questa tesi, se confermata, consentirebbe di rimediare in molti casi all’inconveniente della presentazione della domanda “al buio”. Si potrà infatti richiedere la dilazione del debito rottamato anche nei primi mesi dell’anno, con l’idea di proseguire nella rateazione ordinaria qualora l’importo comunicato da Equitalia fosse molto elevato. Va detto però che in alcuni casi il costo della nuova rateazione è proibitivo. Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 602/1973, in presenza di dilazioni già scadute è possibile chiedere un nuovo piano di rientro solo pagando le rate pregresse. L’opportunità in esame dunque si adatta meglio nei riguardi dei soggetti che non hanno mai chiesto prima una rateazione, anche per debiti risalenti.
Una volta pagata la rata di luglio, invece, in caso di decadenza successiva dalla definizione il debito residuo non potrà in ogni caso essere più rateizzato.
Si ricorda infine che se la domanda di rottamazione viene presentata prima del decorso di 60 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento, si ha diritto a chiedere la dilazione del debito in qualsiasi ipotesi di caducazione della definizione agevolata, anche successiva alla prima rata.
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