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Malformazioni del feto, il ginecologo deve informare la madre sui possibili…

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SANITÀ

Malformazioni del feto, il ginecologo deve informare la madre sui possibili rischi

(Marka)
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La violazione del diritto al consenso informato per una donna in gravidanza non incide soltanto sulla autodeterminazione delle scelte abortive, ma influenza anche il percorso psicologico che un genitore si prepara ad affrontare, dovendo accudire un figlio disabile. La tempestiva informazione sulla possibilità di alterazioni fisiche o psichiche del nascituro, inoltre, consente di programmare interventi chirurgici o cure tempestive, farmacologiche o riabilitative. Per questo la Cassazione non ha avuto dubbi nel condannare un ginecologo, colpevole di non aver fornito specifiche informazioni sui possibili rischi di gravi danni mentali che una trisomia X - diagnosticata al feto di una paziente - avrebbe potuto causare al nascituro. “L'onere della prova dell'informazione grava sul medico e il comportamento di un professionista che, individuata tramite diagnostica la presenza di una alterazione cromosomica, si limiti a comunicare il dato alla propria paziente, per poi indirizzarla a un centro di genetica per ulteriori informazioni, non lo esonera dall'obbligo di fornire un quadro completo sui possibili rischi per una gravidanza”.

Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte - sentenza 5004 del 28 febbraio - la bambina è nata affetta da dislessia, ma la Corte di appello di Roma aveva stabilito che la causa della malattia fosse da ricondurre alla predisposizione familiare del padre, piuttosto che alla trisomia x.
La Cassazione ha invece accolto tutti e cinque i motivi di ricorso presentati dalla madre, cassando la sentenza e rinviando alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per decidere sulle spese di giudizio.
Nessun dubbio sulle carenze informative fornite alla paziente e sulla possibilità, per la stessa, di operare una scelta consapevole sulla opportunità o meno di proseguire la gravidanza: valutazione che deve essere effettuata ex ante e non ex post. In questa situazione, inoltre, confermano i giudici, doveva reputarsi in ogni caso sussistente il diritto all'aborto terapeutico, dal momento che non era possibile accertare, prima della nascita, quanto l'alterazione cromosomica avrebbe inciso sulla nascitura.

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