La presentazione dell’istanza di rottamazione non svincola le somme già pignorate. La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione introdotta dall’articolo 6 del Dl 193/2016 non incide, infatti, sulla legittimità degli atti compiuti e non rappresenta una ragione idonea a consentire la non proseguibilità del procedimento esecutivo già avviato. Tuttavia, nulla vieta che il contribuente si accordi con Equitalia, eventualmente anche a seguito di autorizzazione del giudice di merito, per svincolare in tutto o in parte le somme depositate sul conto pignorato per destinarle al pagamento delle rate calcolate nell’ambito della rottamazione.
Sono queste le principali conclusioni cui è giunto il Tribunale di Lecco – Sezione 1 – con l’ordinanza del 13 febbraio 2017, pronunciandosi su una questione molto sentita.
Con l'approssimarsi della scadenza del 31 marzo, infatti, sono molto i contribuenti che, confidando soprattutto nello sblocco di azioni dell’agente della riscossione già avviate, oltre che per conseguire un risparmio di sanzioni e interessi di mora, si stanno affrettando a presentare le istanze di rottamazione dei carichi affidati dal 2000 al 31 dicembre 2016.
In realtà, la speranza non è infondata laddove a ben vedere la normativa sulla definizione agevolata dei carichi stabilisce che la presentazione dell'istanza di rottamazione comporta la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione per il recupero delle somme dovute oggetto di rottamazione e «la non prosecuzione delle procedure di recupero coattivo già avviate».
La pronuncia trae origine da una procedura di pignoramento dei conti correnti avviata a novembre 2016 da Equitalia nei confronti di una Srl, debitrice di alcune cartelle esattoriali per debiti di natura erariale. Successivamente, a seguito della nuova possibilità di rottamazione dei carichi prevista dal Dl 193/2016, la stessa società presentava l’istanza di definizione agevolata (modello DA1) e riceveva via pec dallo stesso agente della riscossione una comunicazione con cui si dava atto che era stata disposta la «temporanea sospensione» ma al tempo stesso si invitava comunque la banca a trattenere le somme pignorate sino a nuovo ordine. Contro questo provvedimento esecutivo, senza contestare il proprio debito né il diritto dell’agente della riscossione alla pretesa, la società presentava opposizione in base all’articolo 617 del Codice di procedura civile, ritenendo che la definizione agevolata dei carichi determinasse l’improcedibilità dell’esecuzione e lo svincolo del credito pignorato. Peraltro, la società faceva rilevare come il mantenimento del vincolo di pignoramento delle somme depositate sul conto corrente vincolato producesse effetti paradossali, laddove proprio con quelle somme si sarebbe potuto definire il proprio debito.
Pur respingendo l’opposizione e non svincolando i crediti pignorati, i giudici hanno lasciato aperta una via d'uscita in capo al contribuente e allo stesso agente della riscossione: quella, cioè, di accordarsi reciprocamente o, in caso di disaccordo, di far valutare eventualmente a un collegio di merito (tributario, nel caso di specie, considerato che i debiti avevano natura erariale) la possibilità di svincolare in tutto o in parte le somme pignorate e agevolare così il perfezionamento della rottamazione.
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