Norme & Tributi

Rate e sanzioni, i dubbi risolti

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I chiarimenti

Rate e sanzioni, i dubbi risolti

Le sanzioni «sanabili»
È possibile chiedere la rottamazione di sanzioni amministrative irrogate in base al Dl 507/1999, che ha depenalizzato l'emissione di assegni senza autorizzazione?

Sono escluse dalla definizione tutte le sanzioni diverse da quelle tributarie o contributive. Ne consegue che le sanzioni amministrative descritte nel quesito non possono essere rottamate, poiché non sono riconducibili a nessuna delle tipologie indicate.
Le cartelle del defunto
In caso di cartelle di pagamento notificate al defunto, per le quali gli eredi non hanno ancora ottenuto lo sgravio delle sanzioni perché intrasmissibili agli eredi, è possibile accedere alla definizione agevolata? L'obiettivo sarebbe quello di ottenere lo sgravio degli interessi di mora.

Sì, è senz'altro possibile. Le sanzioni, invece, vanno sgravate dall'ufficio.
Conta il domicilio
Le richieste di adesione vanno notificate presso tutti gli sportelli di Equitalia o solo negli sportelli da cui «sono partite» le cartelle?

Le domande di definizione devono essere presentate agli sportelli individuati su base regionale, in ragione del domicilio fiscale; pertanto, non rileva la sede territoriale che ha notificato l'eventuale cartella, tanto più che oggetto della definizione non sono le cartelle ma i ruoli.
Interessi azzerati
Avendo aderito alla rottamazione per cartelle rateizzate, si chiede che fine faranno i restanti interessi di dilazione sulle rate sospese per l'adesione alla rottamazione: verranno conteggiati o vengono annullati?

Gli interessi da dilazione conteggiati sulle rate sospese, in scadenza tra gennaio e luglio 2017, sono azzerati. Questo perché con il pagamento della prima rata, si verifica la revoca ope legis della dilazione pregressa. Se il debitore sceglie il pagamento rateizzato sono conteggiati gli interessi da dilazione per tale differimento di pagamento.
Rateazione decaduta
Mi è stata concessa una rateazione prima di ottobre 2015, che pero mi è stata revocata (perché non ho pagato nove rate) a dicembre 2016. Ora posso aderire alla rottamazione?

Occorre premettere che non fa differenza l'ipotesi in cui la decadenza riguardi una rateazione ante o post ottobre 2015 (mancato pagamento di otto o cinque rate). L'unico discrimine è rappresentato dal fatto che la decadenza sia intervenuta prima o dopo il 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del Dl 193/16. Nel primo caso, il contribuente è libero di aderire alla definizione agevolata senza alcun limite, come confermato dalla stessa Equitalia nella prima tranche di risposte fornite all'Odcec di Roma (risposta ai quesiti 1, 6 e 21). Viceversa, nell'ipotesi in cui la decadenza sia intervenuta dopo il 24 ottobre 2016, il contribuente deve mettersi in regola con tutti i versamenti e, pertanto, sia con quelli dell'ultimo trimestre 2016, sia con quelli precedenti; anche di questo si trova conferma nelle risposte fornite da Equitalia all'Ordine di Roma (terza tranche, quesito 2).
La «scelta» dei ruoli
Una Srl ha un piano di rateazione riguardante due cartelle. Ad oggi non risultano versate sette rate (quattro del 2016 e tre del 2017). La società intende rottamare una sola cartella rientrante nel piano di rateazione. Per accedere alla rateazione deve versare tutte le rate scadute del 2016 di tutto il piano o richiedere a Equitalia il calcolo della quota delle rate scadute relative alla cartella da rottamare e versare solo quella quota?

La necessità di versare le rate scadute nel 2016 opera con esclusivo riferimento ai ruoli che formano oggetto della domanda. Pertanto, nell'ipotesi in cui si intenda aderire alla definizione limitatamente a uno solo dei ruoli oggetto della precedente rateazione, solo con riferimento a questo occorrerà mettersi in regola con i pagamenti.
In regola con le rate
Relativamente a un piano di rateazione in essere al 24 ottobre 2016, ci si accorge che non sono state pagate le rate scadute da novembre 2016 a oggi. È possibile aderire alla definizione agevolata previo pagamento, oggi, delle rate scadute di novembre e dicembre?

Ai fini dell'adesione, il comma 8 dell'articolo 6 prevede l'obbligo di pagare le rate con scadenza 1° ottobre-31 dicembre 2016 delle precedenti rateazioni. Come chiarito da Equitalia all'Odcec di Roma, il pagamento può avvenire anche in ritardo, maggiorato degli interessi, purché prima della domanda: in particolare, nella risposta n. 14 della prima tranche si precisa che, entro il 31 marzo 2017, devono essere saldate le rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016, con l'aggiunta degli interessi di mora.
Istanze distinte
Osservando la mia situazione online presso il sito di Equitalia trovo che ho delle cartelle pendenti a mio carico per un totale di nove cartelle/notifiche, tutte riferite ad anni compresi tra il 2006 e il 2008. Attualmente mi trovo una rateizzazione di 5 cartelle pagate fino a dicembre 2016 con due soli pagamenti saltati a maggio-giugno 2015, mentre per le altre quattro cartelle rimanenti non ho mai richiesto una rateizzazione. Ora vorrei rottamare tutte e nove le cartelle. Cosa succede se, dopo una mia richiesta per il “totale”, le quattro cartelle rimanenti sono escluse dalla stessa rottamazione: si perde il diritto di rottamare anche le prime cinque già rateizzate? Inoltre, stando alle ultime regole, una vecchia rateizzazione di Equitalia decade dopo cinque rate non pagate (anche non consecutive): cosa succederà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, a maggio Equitalia rispondesse che la richiesta di rottamazione non è stata accettata? Poiché non avrò versato nulla da gennaio a maggio, sarò considerato inadempiente e decadrò dalla rateazione?

Se si hanno dubbi sulla possibilità di definire alcune delle pretese affidate, può essere utile presentare istanze distinte per ciascuna o per gruppi di esse. In questo modo, è certo che il diniego dell'ufficio riguarderà solo l'istanza che ha ad oggetto i carichi dubbi. Si ritiene inoltre che la sospensione ope legis delle rate in scadenza tra gennaio e luglio 2017 sia condizionata alla mera inclusione dei relativi carichi nell'istanza di definizione e non anche al buon fine della stessa. La lettera della norma pare infatti indicare questa soluzione. Inoltre, è bene ricordare che è sempre possibile riattivare una dilazione decaduta pagando tutte le rate scadute, in base all'articolo 19 del Dpr 602/1973.
Il pignoramento resta
Posso aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali con il pignoramento di 1/10 dello stipendio? Come posso fare per verificare se è stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati? Presso quale ufficio posso chiedere tale provvedimento?

L'eventuale avvio di misure esecutive da parte dell'Agente della riscossione, quali il pignoramento presso terzi, non impedisce al contribuente di presentare un'istanza di rottamazione. Tuttavia, occorre considerare che, come precisato da Equitalia, in tali ipotesi, la presentazione del modello DA1 non determinerà lo svincolo delle somme pignorate, trattandosi di uno stato avanzato delle procedure esecutive. Infatti, una volta presentata la domanda, Equitalia non può avviare azioni esecutive né disporre il fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria. Rimangono però le misure cautelari ed esecutive già adottate alla data di presentazione della domanda. Nel pignoramento presso terzi, se è stato già notificato al debitore del contribuente l'ordine di versamento, ai sensi dell'articolo 72-bis del Dpr 602/1973, di fatto si è verificata l'assegnazione delle somme pignorate e pertanto in questa fase l'espropriazione non può essere fermata. Così come pure se fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. In ogni caso, è possibile consultare la propria posizione debitoria e le eventuali misure adottate collegandosi del sito di Equitalia e accedendo alla propria area riservata o presso gli sportelli dello stesso Agente.
I carichi «sospesi»
A seguito accertamento, l'Inps mi iscrive a ruolo i contributi relativi. Essendovi contestazione, chiedo all'Istituto la sospensione della riscossione, che mi viene concessa. Equitalia non me li indica nell'estratto di ruolo in quanto sospesi. Rinunciando alla mia richiesta di sospensione, posso usufruire della rottamazione?

I carichi a ruolo sospesi sono comunque esistenti alla data del 31 dicembre 2016, poiché non ne è stato disposto lo sgravio. Equitalia quindi li deve indicare, anche se con l'annotazione che si tratta di iscrizione sospesa. Di conseguenza, è ammessa la definizione agevolata di tali somme.
Niente restituzione
È possibile pagare con la rottamazione una cartella relativa all'Irap del 2004 e dopo il pagamento chiederne la restituzione, in quanto non dovuta?

No, non è possibile, perché le somme versate in dipendenza della definizione agevolata non sono restituibili.
Aggio non dovuto 
La circolare 2/E/2017 al punto 2.1 chiarisce che nel caso di carichi recanti solo sanzioni «il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme di cui alla lettera b) del comma 1» dell'articolo 6 del Dl 193/2016. Però la lettera b) prevede il pagamento delle somme a «titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a)» cioè somme da pagarsi affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi. Per cui se la sanzione non va pagata, anche l'aggio sulla stessa non dovrebbe essere pagato.

Il primo comma, lettera b), comprende, oltre alle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sul capitale e interessi, anche quelle a titolo di rimborso spese. Pertanto, nell'ipotesi di ruoli solo sanzionatori, non dovrà essere versato l'aggio a favore dell'agente della riscossione, ma resterebbero dovuti gli eventuali rimborsi spese. In ogni caso, come chiarito nella stessa circolare 2/E/2017, nelle ipotesi in cui non risultasse dovuto alcun importo il debitore deve comunque presentare la dichiarazione di adesione.
No a compensazioni
È possibile avvalersi della definizione agevolata dei ruoli utilizzando la contestuale compensazione dei crediti ex articolo 31? In altre parole, è possibile compensare il debito scaturente dalla definizione agevolata con modello F24 accise immettendo “Ruol” al codice tributo compensandolo con eventuali crediti di imposte varie? È possibile compensare con il credito Iva emerso dalla dichiarazione annuale Iva 2017 l'esito di una domanda di definizione agevolata ai sensi del Dl 193/2016?
Su entrambe le domande la risposta è negativa. Infatti, la previsione, contenuta nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto fiscale (Dl 193/2016) presuppone l'effettivo pagamento delle somme. Peraltro, l'esclusione dall'utilizzo del modello F24 impedisce la possibilità di compensazione anche da un punto di vista pratico, come confermato nelle risposte all'Odcec di Roma (seconda tranche, quesiti 15 e 18).

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