Per far pace con il Fisco non c’è solo la rottamazione delle cartelle, che da venerdì ha guadagnato, grazie a un apposito decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, altro tempo. Tra gli strumenti disponibili c’è anche il ravvedimento, grazie al quale si possono regolarizzare sia gli omessi o insufficienti versamenti di imposte, sia altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. È anche possibile sanare l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, presentando lo stesso, con indicazione dell'ammontare del credito e delle somme compensate, e versando la sanzione in misura ridotta. A seguito della legge 190/2014 (stabilità 2015) il ravvedimento è inibito solo dalla notifica di atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.
Come porre rimedio agli omessi o tardivi versamenti
Per sanare gli omessi o tardivi versamenti di tributi, i contribuenti dispongono di diversi tipi di perdono che possono ridurre la sanzione del 30% che, per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni, è fissata nella misura del 15 per cento. Si tratta, esattamente, dei ravvedimenti sprint, breve, entro 90 giorni, trimestrale, lungo o annuale, biennale e ultrabiennale.
Oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni, sono anche dovuti gli interessi legali, fissati nella misura dello 0,2% annuo dal 1° gennaio 2016 e dello 0,1% dal 1° gennaio 2017. Il ravvedimento è di norma precluso solo se è già stato notificato un avviso di accertamento o liquidazione oppure una comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario di cui agli articoli 36 – bis (controlli automatizzati), 36 – ter (controlli formali) del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva, Dpr 633/1972.
Le tipologie di ravvedimento
Tipo di perdono | Termine | Sanzione |
---|---|---|
“sprint” | Entro 14 giorni successivi alla scadenza. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento “sprint” per sanzioni e interessi può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento | 0,1% per ogni giorno di ritardo |
“breve” | Imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza | 1,5 per cento fisso (un decimo del 15%) |
“entro 90 giorni” | Dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno | 1,67 per cento fisso (un nono del 15%) |
“trimestrale” | Per le rate omesse dopo la prima, per concordato, conciliazione, rinuncia ad impugnare l’accertamento (auto-concordato), adesioni agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione, comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario, a seguito del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, dal trentunesimo giorno fino al termine di scadenza della rata successiva, cioè, di norma, entro un trimestre. Anche per questi contribuenti, resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento sprint, breve o entro 90 giorni | 1,67 per cento fisso (un nono del 15%) per ritardi entro 90 giorni |
“lungo” o “annuale” | Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal novantunesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione; se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore | 3,75% fisso (un ottavo del 30%) |
“biennale” | Dopo un anno, ma entro due anni dall’omissione o dall’errore | 4,29 per cento fisso (un settimo del 30%) |
“ultrabiennale” | Dopo due anni dall’omissione o dall’errore | 5 per cento fisso (un sesto del 30%) |
I nuovi ravvedimenti con mini - sanzioni
La legge 190/2014 è intervenuta sulla tempistica del ravvedimento, introducendo nuove fattispecie nell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 (lettere a-bis, b-bis, b-ter e b-quater), con le quali è prevista la riduzione delle sanzioni:
- a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
-a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero entro due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;
-a un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero oltre due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;
-a un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione con un processo verbale.
Dal 2017, il ravvedimento costa meno, anche perché è stata ridotta la misura degli interessi legali dovuti nella misura dello 0,1% annuo, rispetto allo 0,2% vigente fino al 31 dicembre 2016.
Versamenti tardivi fino a 90 giorni: sanzione del 15%
Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta al 15% (nuovo periodo inserito nell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997). In pratica, dal 2016, con il ravvedimento
- per i ritardi fino a 14 giorni si applica la sanzione giornaliera dello 0,1%;
- per i ritardi da 15 a 30 giorni si applica la sanzione fissa dell'1,5% (un decimo del 15%);
- per i ritardi da 31 a 90 giorni si applica la sanzione dell'1,67% (un nono del 15%).
Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell'1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni. Sono anche dovuti gli interessi legali nella misura dello 0,2% dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e dello 0,1% dal 1° gennaio 2017.
Il Fisco tollera i versamenti insufficienti
In tema di ravvedimento, il versamento insufficiente o il ritardo di pochi giorni nel pagamento non preclude la pace con il Fisco. L'importante è evitare di aprire liti inutili. Gli uffici devono tollerare i piccoli errori e i ritardi nei pagamenti, quando è evidente la volontà del contribuente di usare le definizioni agevolate, cioè gli strumenti deflativi del contenzioso, ravvedimento, mediazione, accertamento per acquiescenza o con adesione, o conciliazione. Sono queste le regole dettate dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E del 2 agosto 2013, che intende salvare gli istituti deflativi del contenzioso attivati dal contribuente, anche se sono eseguiti versamenti in ritardo di qualche giorno o versamenti insufficienti, magari con differenze di pochi euro. In questi casi, il perfezionamento della definizione sarà subordinato all'integrazione della somma dovuta da parte del contribuente.
In tema di versamenti carenti, l'agenzia delle Entrate considera tollerabile il versamento insufficiente, a condizione che la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione amichevole, fermo restando che, a richiesta dell'ufficio, il contribuente dovrà procedere all'integrazione della differenza. Gli uffici hanno il compito di valutare le anomalie di minore entità, tenendo presente la regola non scritta, ma sempre valida, del “buon senso”. Per l'agenzia delle Entrate, «In presenza di anomalie di minore entità (ad esempio, lieve carenza e tardività dei versamenti eseguiti), nonché in presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente nei casi di più marcata gravità, l'ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell'atto sottoscritto. Tale valutazione, fondata sul principio di conservazione degli atti amministrativi, deve essere esercitata su elementi di riscontro oggettivi ed avendo preminente riguardo ai termini di decadenza dell'azione accertatrice, in relazione ai tempi tecnici occorrenti alle attività da porre in essere per l'eventuale perfezionamento dell'adesione» (paragrafo 4.3, circolare 65/E del 28 giugno 2001 n. 65).
Rateazione delle somme a seguito di controlli e accertamento
Nel 2016 sono state anche modificate le modalità di versamento e gli adempimenti successivi in caso di adesione agli accertamenti dell'ufficio e di definizione agevolata delle sanzioni nel caso di omessa impugnazione dell'accertamento o avviso di liquidazione. L'articolo 8 del decreto legislativo 218/1997, in materia di accertamento con adesione, è stato integralmente sostituito il precedente. Le principali novità riguardano:
-il numero massimo delle rate trimestrali, elevato da 12 a 16, se le somme dovute superano i 50mila euro;
-l'importo massimo rateabile che passa da 51.645,69 a 50mila euro;
-l'unificazione del termine di scadenza delle rate successive alla prima da versare «entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre»;
-la decorrenza degli interessi dovuti sull'importo delle rate successive alla prima, calcolati «dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata».
Modifica della sanzione in caso di decadenza della rateazione
In tema di riscossione, l'articolo 3 del decreto legislativo 159/2015 ha introdotto il nuovo articolo 15-ter nel Dpr 602/1973, che ha per titolo «Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'agenzia delle Entrate». In particolare, viene disciplinato il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di rateazione a seguito di accertamento con adesione, ex articolo 8, decreto legislativo 218/1997. A questo fine, la sanzione del 30% applicabile in caso di decadenza dalla rateazione, non è più «applicata in misura doppia» bensì «aumentata della metà». Questo significa che la sanzione, in caso di decadenza della rateazione, sarà ridotta dal 60 al 45 per cento.
Il «lieve inadempimento» salva la rateazione
La rateazione è comunque salva in caso di lieve inadempimento, come disposto dal comma 3 dell'articolo 15-ter, del Dpr 602/1973. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
-insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
Le stesse regole per lieve inadempimento si applicano anche al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute a seguito di definizione dell'accertamento con adesione, o al versamento in unica soluzione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni (articolo 2, comma 2, decreto legislativo 462/1997) o a seguito dei controlli formali delle dichiarazioni presentate (articolo 3, comma 1, decreto legislativo 462/1997).
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