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Ecco le strade per ottenere i rimborsi Iva

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IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Ecco le strade per ottenere i rimborsi Iva

Nel casi disciplinati dalla legge, in alternativa alla compensazione o al riporto dell’imposta all’anno successivo, i contribuenti possono chiedere il rimborso totale o parziale del credito Iva maturato nel corso dell’anno (rimborso annuale) o nel corso del trimestre (rimborso infrannuale).
Rimborso annuale
Il rimborso annuale può essere richiesto:
• dai contribuenti che hanno cessato l'attività, per importi superiori a 10,33 euro. In questo caso non sono previste particolari condizioni, se non la prestazione di una garanzia qualora gli importi siano superiori a 30.000 euro;
• dai soggetti ancora in attività (per importi superiori a 2.582,28 euro) sempreché sussista almeno una delle seguenti condizioni (articolo 30, comma 2, Dpr 633/72):
- esercizio abituale di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- effettuazione di operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9 Dpr 633/72 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare totale di tutte le operazioni effettuate;
- acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, ovvero di beni e servizi per studi e ricerche;
- effettuazione in prevalenza di operazioni non soggette all'imposta per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72;
- il richiedente è un operatore non residente identificato direttamente in Italia o che ivi abbia nominato un rappresentante fiscale;
- chiusura a credito della dichiarazione annuale e di quella dei due anni precedenti (indipendentemente dall'importo minimo che può essere inferiore a 2.582,28 euro).
Rimborso infrannuale
In luogo della compensazione il contribuente può chiedere il rimborso, anche parziale, dei crediti Iva maturati in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, mentre il credito relativo al 4° trimestre può essere richiesto a rimborso solo in sede di dichiarazione annuale. La richiesta di rimborso può essere avanzata purché nel singolo trimestre il contribuente abbia maturato un credito superiore a 2.582,28 euro e sussista almeno una delle condizioni sopra previste.
L’obbligo di garanzia
Dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate, da ultimo, dal Dl 193/2016 all’articolo 38-bis del Dpr 633/1972:
• per i rimborsi di importo inferiore a 30.000 euro non è obbligatoria la garanzia né il visto di conformità né la dichiarazione sostitutiva;
• per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro non è obbligatoria la garanzia qualora il richiedente sia un contribuente non a rischio, a condizione che dall’istanza da cui emerge il credito sia apposto il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo e sia presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro sono sempre tenuti a presentare la garanzia i contribuenti a rischio, ovvero:
- i contribuenti che svolgono attività d'impresa da meno di 2 anni, diverse dalle start-up innovative;
- i soggetti passivi che presentano la dichiarazione con cui chiedono il rimborso o l'istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso, priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- i soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla cessazione dell'attività;
- i contribuenti, a cui, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dichiarati superiore al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; al 5% degli importi dichiarati, se compresi tra 150.000 e 1.500.000 euro; all'1% degli importi dichiarati (o comunque a 150.000 euro), se questi superano 1.500.000 euro.
Indennizzo forfettario per chi ha prestato la garanzia
L'articolo 5 del disegno di legge europea 2017 sembra riconoscere ai tutti i soggetti obbligati a presentare la garanzia per ottenere i rimborsi Iva un indennizzo forfettario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, fissato allo 0,15% dell'importo garantito da banche, assicurazioni o da altri soggetti idonei, per ogni suo anno di durata. La nuova disciplina decorrerà dal 2018, ovvero dai rimborsi richiesti con la dichiarazione relativa al 2017 o dalle istanze di rimborso infrannuale relative al 1° trimestre 2018.

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