La Corte costituzionale boccia il gratuito patrocinio per i cittadini veneti accusati di eccesso di legittima difesa. La Consulta, con la sentenza n. 81 depositata ieri, ha infatti bocciato la Legge della Regione Veneto n. 7 del 2016 accogliendo le perplessità avanzate dalla Presidenza del Consiglio. La norma oggetto della contestazione ha istituito il «Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità», destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa di cittadini residenti in Veneto da almeno 15 anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, sono stati accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un’aggressione.
Per la Presidenza del Consiglio, la disposizione contrastava con la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza. L’ampliamento dei casi in cui è possibile utilizzare il gratuito patrocinio (oggetto di previsione da parte delle norme statali) si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione, «incidendo sulla disciplina del processo penale; ciò anche perché incrementerebbe la possibilità “di investire risorse in indagini difensive e consulenze di parte”». I primi 2 commi della norma impugnata influirebbero anche, «sul piano sostanziale, sulla repressione dei reati e sulla materia ordinamento penale, poiché agevolano l’autodifesa, attuando un bilanciamento di interessi, di competenza esclusiva dello Stato».
La sentenza condivide quest’ultimo profilo di dubbio e sottolinea, infatti, come è il codice penale che stabilisce l’obbligatorietà della difesa tecnica, prevedendo, in mancanza dell’indicazione di un difensore di fiducia, la nomina di un avvocato d’ufficio e l’obbligo della parte di retribuirlo, in assenza delle condizioni per accedere al gratuito patrocinio. Quest’ultimo è poi oggetto delle norme statali, anche con riferimento alla persona offesa dal reato, ammettendo per quest’ultima il patrocinio gratuito anche in deroga dei limiti di reddito stabiliti.
«In definitiva - conclude la Corte -, il censurato articolo 12, commi 1 e 2, è costituzionalmente illegittimo, poiché interviene sulla disciplina del patrocinio nel processo penale e del diritto di difesa; conseguentemente, incide su di un ambito materiale riservato dall’articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, non risultando la misura riconducibile ad attribuzioni della Regione».
Milita in questo senso, oltretutto, ricorda la Consulta, un precedente, sempre ascrivibile a una legge regionale, quella della Regione Puglia n. 32 del 2009, oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 299 del 2010. La norma censurata prevedeva un contributo regionale all’assistenza legale a favore dei migranti.
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