Norme & Tributi

Rottamazione cartelle, ecco che cosa succede adesso

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DEFINIZIONE AGEVOLATA

Rottamazione cartelle, ecco che cosa succede adesso

Si è chiusa ieri, venerdì 21 aprile, salvo proroghe, la straordinaria operazione “rottamazione cartelle”, che ha interessato milioni di contribuenti.

Ora che le domande sono state inviate, l'agente della Riscossione Equitalia, o Riscossione Sicilia per i contribuenti siciliani, dovrà presentare entro il 15 giugno 2017 ai contribuenti il conto da pagare. Per il Fisco, la definizione sarà valida solo nel momento in cui tutte le somme dovute saranno state tempestivamente versate.

Il debito si potrà estinguere in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, cioè nel mese di luglio 2017; per chi sceglie di pagare in più soluzioni, in un massimo di 5, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare a partire dal 1° agosto 2017; il 70% delle somme dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018; per il 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per il 2018, la scadenza delle rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

La straordinaria operazione, nonostante i tanti dubbi irrisolti e le complicazioni derivanti da una normativa poco chiara che palesa evidenti disparità di trattamento, si è rivelata un grande successo, che recherà molti benefici alle casse dell'erario. Tanto che l’amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, ha voluto ringraziare la struttura per l’impegno profuso: «Invio a tutti voi i miei ringraziamenti - scrive Ruffini - per la professionalità e per lo spirito di abnegazione dimostrato a tutti i livelli. Siamo riusciti, non senza criticità, a gestire positivamente un'operazione di straordinario successo e dinamiche a dir poco complesse. Nel contempo abbiamo portato avanti con lo stesso impegno la riscossione ordinaria e dato il via alle procedure che, a luglio prossimo, dovranno consegnare al Paese un nuovo interlocutore pubblico, Agenzia delle entrate - Riscossione. Come sapete, le sfide da affrontare non sono terminate, ma sono certo che sapremo centrare gli obiettivi che abbiamo di fronte. Grazie quindi per l'impegno e la maturità dimostrata, anche nei momenti più difficili, al servizio del Paese».

Cosa si può estinguere

I contribuenti potranno estinguere i debiti affidati all'agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. Con la rottamazione si potrà fruire di abbattimenti consistenti, alcune volte di importo superiore al 50%, grazie alla cancellazione delle sanzioni e dei relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

Il tardivo od omesso pagamento “cancella” la rottamazione

La rottamazione è valida solo se i contribuenti pagano le somme dovute, rispettando rigorosamente i termini di scadenza. I contribuenti “pentiti” di avere presentato la domanda di definizione agevolata potranno fare marcia indietro non eseguendo alcun pagamento. È stabilito che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la rottamazione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In questo caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateato.

Una lettera sbagliata “gonfia” il conto

Considerato che il “conto” sarà fatto dall'agente della riscossione, prima di pagare, il contribuente dovrà verificare se il “conto è giusto”. Questo perché basta una lettera sbagliata nell'indicare le somme iscritte nei ruoli della riscossione che il conto diventa più “salato”. È quello che è capitato a diversi contribuenti che hanno ricevuto una previsione delle somme da pagare e si sono accorti che le sanzioni, invece di essere contraddistinte con la lettera “S” (sanzioni), sono segnalate con la lettera “I” (imposte). Un esempio riguarda un contribuente nel cui estratto ruolo è contrassegnata con la lettera “I” imposte, la sanzione del 30% dovuta per l'omesso pagamento dell'imposta di Registro, che, invece, dovrebbe essere con la lettera “S” sanzioni. La conseguenza è che su 100mila euro di imposte, sono aggiunte le sanzioni di 30mila euro, pari al 30% delle imposte, gli aggi e gli interessi, per un totale di 140mila euro. Sono diversi i contribuenti che hanno ricevuto simulazioni contenenti le sanzioni, perché contrassegnate con la lettera I, imposte. In questi casi, la lettera sbagliata fa “aumentare” il costo della rottamazione sia dell'importo delle sanzioni sia dei relativi aggi. E' evidente che il conto da pagare è sbagliato, perché le sanzioni e i relativi aggi sono esclusi dal pagamento. Il tempo stringe ed è indispensabile ed urgente la correzione della lettera sbagliata e del conto da pagare. Nel caso sopra esemplificato, il conto di 140mila euro, tolte le sanzioni e i relativi aggi, si riduce a circa 106mila euro, cioè circa 34mila euro in meno. Le sviste sulle sanzioni, contrassegnate con la lettera “I” (imposte) sono evidenti e non si capisce la ragione per la quale non sono state corrette. La speranza è che, viste le tante segnalazione fatte dai contribuenti, il conto che sarà presentato al contribuente sarà poi quello giusto, senza cioè le sanzioni e relativi aggi, che sono esclusi per legge.

Quando arriva il conto sbagliato

Potrà anche capitare che l'agente della riscossione presenti un conto da pagare che il contribuente ritiene sbagliato. Può essere il caso dei contribuenti coobbligati nei cui confronti l'agente della riscossione ha iscritto a ruolo gli stessi importi. Considerato che la definizione di un coobbligato ha effetti anche per gli altri coobbligati, i contribuenti potranno segnalare all'agente della riscossione di considerare il debito a ruolo per un solo coobbligato, escludendo le duplicazioni per gli altri coobbligati. Ai contribuenti potranno anche arrivare conti sbagliati perché sono state presentate diverse domande contenenti in parte o per intero gli stessi debiti. Può essere il caso dei contribuenti per i quali più professionisti, consulenti del lavoro o commercialisti, hanno presentato separate domande di rottamazione. In questi casi, si dovrà poi chiarire con l'agente della riscossione quali sono i debiti che il contribuente intende rottamare. Può anche capitare che alcuni contribuenti abbiano inserito nella domanda di rottamazione somme che sono state già pagate in parte o per intero. Così come può capitare che alcuni contribuenti abbiano versato delle somme che possono essere considerate in diminuzione delle somme dovute per la rottamazione. È evidente che il contribuente farà bene a segnalare all'agente della riscossione, prima del 15 giugno, magari con una lettera raccomandata, da inviare per conoscenza anche all'ente impositore, le eventuali anomalie che dovrebbero essere eliminate per ricevere un conto giusto.

Dalla rottamazione alla chiusura delle liti

Chiusa, salvo proroghe, l'operazione “rottamazione cartelle”, ne è già pronta un'altra che prevede la chiusura delle liti. È però una chiusura a rischio flop, perché il Fisco vuole tutto, ma potrebbe incassare poco o nulla. La chiusura delle liti in preparazione sembra fatta per salvare gli interessi del Fisco e non intralciare la rottamazione cartelle, che si è chiusa venerdì 21 aprile. Così com'è, però, interesserà poco i contribuenti in lite con il Fisco, con costituzione in giudizio in primo grado, avvenuta entro il 31 dicembre 2016. Con la definizione delle liti, la cui domanda si dovrà presentare entro il 30 settembre 2017, si dovranno pagare tutti gli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto. In base alla norma proposta, le sentenze dei giudici tributari non valgono nulla. Beffati così i contribuenti che hanno contenzioso vincente, in tutto o in parte, ma la cui lite è ancora pendente. Favoriti, invece, i contribuenti che hanno contenzioso perdente e con poche possibilità di vittoria. La norma prevede inoltre che in caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di lite relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione delle liti. Può essere il caso dei contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione cartelle. Questa norma è importante perché potrebbe eliminare le disparità esistenti con la rottamazione cartelle in tema di sanzioni collegate al tributo, ma le cui contestazioni sono state fatte con atto separato dall'avviso di accertamento.

Lo strano vincolo tra rottamazione e chiusura delle liti

C'è un periodo della norma in preparazione che genera perplessità, perché richiede uno strano vincolo tra rottamazione e chiusura delle liti. Esso prevede che qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell'ambito di applicazione della definizione agevolata, cosiddetta rottamazione cartelle, il contribuente deve essersi comunque avvalso pure di quest'ultima definizione. Questa norma, così com'è, sembra creare un indissolubile legame tra la rottamazione e la chiusura delle liti. Così non può essere, per la ragione che il contribuente, anche se non ha aderito alla rottamazione, deve essere libero di avvalersi della chiusura delle liti pendenti. Visto che la rottamazione si è chiusa ieri, si può però sperare nella cancellazione della predetta norma, che, peraltro, non è nemmeno in vigore, essendo ancora in formazione.

I tempi della rottamazione cartelle

Il 21 aprile, salvo proroghe, si è chiuso il termine per presentare la domanda di definizione agevolata; entro il 15 giugno l'agente della riscossione, Equitalia o riscossione Sicilia per i contribuenti siciliani, presenterà il conto da pagare.
Per determinare l'ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella; restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

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