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Per i redditi doppia rata nello stesso giorno

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Per i redditi doppia rata nello stesso giorno

(Agf)
(Agf)


Da quest'anno, oltre ad essere variata la denominazione di Unico in Redditi, è anche cambiata la scadenza per i pagamenti delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi. I vecchi termini del 16 giugno o dal 17 giugno al 16 luglio con lo 0,40% in più, sono stati allungati al 30 giugno o dal 1° luglio al 31 luglio con lo 0,40% in più. I contribuenti possono anche versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo per il 2016 e di acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ad eccezione dell'acconto di novembre, che va versato in unica soluzione.
Le scadenze delle rate successive alla prima
Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima vanno versate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno di pagamento e sono calcolati con la seguente formula “C” per “i” per “t” diviso 36.000, in cui “C” è l'importo, “i” è l'interesse, 4 per cento annuo, e “t” è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il “metodo commerciale”, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata. Al riguardo, si ricorda che, applicando il “metodo commerciale”, si considerano i giorni dell'anno 360, e, per coerenza, tutti i mesi di 30 giorni. La misura degli interessi sulla rata successiva alla prima è stata determinata, considerando che:
* tutti i mesi sono di 30 giorni;
* gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, fino al giorno di pagamento fissato per la seconda rata.
A partire dalla terza rata, gli interessi dovuti sono aumentati dello 0,33% mensile, a prescindere dalla data di pagamento della rata.
Il calcolo degli interessi per i Redditi 2017
Il calcolo degli interessi dovuti sulla seconda rata si effettua nel seguente modo:
* per i non titolari di partita Iva, che pagano la prima rata entro il 30 giugno, la seconda rata scade il 31 luglio; i giorni da conteggiare sono 30, cioè i giorni dal 1° luglio al 30 luglio, che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata; si applica la formula “i”, cioè l'interesse del 4 per cento annuo, per “t”, cioè per il numero di giorni, e si divide il risultato per 36.000; perciò, il risultato di 4 per 100 per 30, è 12.000, che diviso per 36.000 è uguale a 0,3333 (0,33%);
* per i non titolari di partita Iva, che pagano la prima rata entro il 31 luglio, la seconda rata scade il 31 agosto; i giorni da conteggiare sono 30, cioè i giorni dal 1° agosto al 30 agosto (come si è detto, i mesi si considerano sempre di 30 giorni), che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata; si applica la formula “i”, cioè l'interesse del 4% annuo, per “t”, cioè per il numero di giorni, e si divide il risultato per 36.000; perciò, il risultato di 4 per 100 per 30, è 12.000, che diviso per 36.000 è uguale a 0,3333 (0,33%);
* per i titolari di partita Iva, che pagano la prima rata entro il 30 giugno, la seconda rata scade il 16 luglio (che slitta a lunedì 17 luglio), i giorni da conteggiare sono 16, cioè i 16 giorni dal 1° luglio al 16 luglio; si applica la formula “i”, cioè l'interesse del 4% annuo, per “t”, cioè per il numero di giorni, e si divide il risultato per 36.000; perciò, il risultato di 4 per 100 per 16, è 6.400, che diviso per 36.000 è uguale a 0,17777 (0,18%);
* per i titolari di partita Iva, che pagano la prima rata entro il 31 luglio, la seconda rata scade il 16 agosto, che slitta al 21 agosto; i giorni da conteggiare sono 16, cioè i giorni dal 1° agosto al 16 agosto; si applica la formula “i”, cioè l'interesse del 4 per cento annuo, per “t”, cioè per il numero di giorni, e si divide il risultato per 36.000; perciò, il risultato di 4 per 100 per 16, è 6.400, che diviso 36.000 è uguale a 0,17777 (0,18%).
Il Fisco vuole 2 rate nello stesso giorno
In tema di pagamenti rateali, si deve segnalare che nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei Redditi 2017, per l'anno 2016, per i contribuenti non titolari di partita Iva, che pagano la prima rata dal 1° luglio al 31 luglio 2017, con lo 0,40% in più, per la seconda rata è prevista la stessa scadenza del 31 luglio 2017. In pratica, due rate in scadenza lo stesso giorno. Si può sperare in una correzione dell'agenzia delle Entrate, con la cancellazione della seconda rata al 31 luglio. Di conseguenza, la seconda rata diventerebbe quella del 31 agosto, con l'applicazione degli interessi dello 0,33 per cento.

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