Norme & Tributi

Cassazione: i migranti devono rispettare i nostri valori

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SENTENZA SULLA multiculturalitÀ

Cassazione: i migranti devono rispettare i nostri valori

In una società multietinica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza debbono riconoscersi. Se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante.

Il principio - tranchant - è ribadito dalla Cassazione. Conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale in cui l'immigrato ha liberamente scelto di inserirsi e verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano - si legge nella sentenza 24084 del 15 maggio - è un obbligo essenziale per l'immigrato.

La vicenda
Il caso affrontato dai giudici riguarda un uomo indiano sikh, colpevole - secondo il tribunale di Mantova - di aver circolato liberamente per la cittadina di Goito con un coltello di 18, 5 centimetri alla cintola e di aver opposto resistenza alla polizia locale, che gli aveva intimato di consegnare l'arma, argomentando di stare agendo secondo i precetti della sua religione. Inevitabile la condanna del tribunale, che ha comminato all'immigrato una ammenda di 2mila euro. Nessuna apertura neanche da parte della Cassazione che - avallando la linea del tribunale di Mantova - ha rigettato il ricorso del sikh.

La decisione
Il reato contestato - porto d'armi fuori dalla propria abitazione - è giustificabile solo se ricorre un motivo valido attinente alla natura dell'oggetto, alla professione di chi lo detiene e al contesto (necessariamente lavorativo): è dunque ammessa la detenzione di un coltello per il giardiniere che abbia il compito di potare alberi in un giardino; di un bisturi, nella borsa da lavoro, per il chirurgo che debba operare. In casi meno evidenti sta invece all'imputato fornire l'onere della prova che nel caso del sikh, però, non convince i giudici: la simbologia religiosa legata all'arma non può costituire la scriminante posta alla base dalla legge.

Importante e destinato a fare scuola il principio ribadito dalla sentenza: «La decisione di stabilirsi in una società con valori di riferimento differenti dai propri, ne impone il rispetto e non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppur leciti, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante». Emblematico il passaggio in cui la suprema Corte ricorda che la società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali confliggenti. Nel caso del nostro Paese, il principio dominante - e per questo prioritario in termini di salvaguardia - è quello della sicurezza pubblica. In cui anche libertà di religione e di culto trovano un limite.

Non mancano i riferimenti all'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e a una serie di sentenze del 1998 sul velo islamico, messe a punto dalla giurisprudenza europea. Considerato che l'articolo 4 della legge 110/1975 (porto d'armi) ha base sul diritto nazionale - concludono i giudici, quindi - va affermato il principio secondo cui nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di altri oggetti pericolosi.

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