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Rottamazione cartelle, la risposta di Equitalia si può…

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procedura per segnalare gli errori

Rottamazione cartelle, la risposta di Equitalia si può «integrare»

Nuove chance per segnalare gli eventuali errori contenuti nella comunicazione notificata da Equitalia in merito alle somme dovute ai fini della rottamazione. Sulla scia del principio della buona amministrazione Equitalia (per la quale oggi è l’ultimo giorno per comunicare le risposte) ha messo a punto una procedura di segnalazione di anomalie riscontrate dai contribuenti che, a seguito dell’istanza di rottamazione e di accoglimento, si sono visti recapitare i prospetti di liquidazione delle somme dovute per la definizione agevolata dei carichi non rispondenti alla originaria richiesta.

In particolare, attraverso un modulo denominato «SCD» da presentare e sottoscrivere allo sportello di Equitalia, il contribuente (in proprio, in qualità di legale rappresentante di società, o in qualità di tutore o curatore) o un suo delegato, può segnalare eventuali differenze contenute nella «Comunicazione delle somme dovute» ai fini della definizione agevolata notificata dall’agente della riscossione rispetto all’istanza presentata nei mesi scorsi, evitandone così l’impugnazione e, conseguentemente, inutili spese di giudizio.

Per non decadere dalla rottamazione, occorrerà comunque presentarsi tempestivamente agli sportelli di Equitalia per effettuare il versamento entro la prima scadenza stabilita, anche nel caso in cui il contribuente non dovesse ricevere la comunicazione rettificativa entro la scadenza fissata per il pagamento dell’unica o prima rata. In tal caso, però, in sede di pagamento, si potrà rappresentare al funzionario della riscossione l’errore occorso e chiederne la contestuale rettifica, inserendo il carico non inserito o sottraendo dal totale la partita erroneamente inserita.

Ma vediamo, in particolare, quali “incomprensioni” potranno essere gestite attraverso la segnalazione diretta a Equitalia, senza la necessità di avviare un contenzioso.

Innanzitutto, nel caso in cui nella comunicazione delle somme dovute ricevuta da Equitalia vengano riscontrati carichi mancanti, è possibile segnalare che non sono stati inclusi tutti i carichi/cartelle/avvisi indicati nella dichiarazione di adesione. In particolare, è possibile elencare i carichi/cartelle/avvisi non compresi nel calcolo delle somme dovute e per i quali invece il contribuente stesso aveva dichiarato di voler aderire alla definizione agevolata, chiedendo contestualmente ad Equitalia la predisposizione di una comunicazione integrativa delle somme dovute ai fini della rottamazione, tenendo conto appunto dei carichi mancanti.

Nel caso in cui, invece, nella comunicazione delle somme dovute ricevuta da Equitalia siano riscontrati maggiori carichi rispetto a quelli che si intendeva definire, è possibile segnalare che sono stati inclusi carichi/cartelle/avvisi che non erano stati indicati nella istanza di rottamazione. In particolare, anche in questo caso, è possibile elencare i carichi/cartelle/avvisi compresi erroneamente nel calcolo e per i quali il contribuente non aveva dichiarato di voler aderire alla definizione agevolata, chiedendo che, limitatamente ai carichi mancanti, non si producano gli effetti previsti in caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute ai fini della rottamazione.

Infine, qualora la soluzione rateale per effettuare il pagamento comunicata da Equitalia non dovesse corrispondere a quella richiesta con l’istanza di definizione agevolata, è possibile segnalarne la differenza, chiedendo contestualmente la predisposizione e l’invio di una nuova comunicazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata in sostituzione di quella ricevuta.

In tutti gli altri casi che esulano da tali fattispecie, ossia ad esempio qualora l’accesso alla definizione venga in tutto o in parte negato, rimane comunque ferma la possibilità di impugnare la medesima comunicazione. A pena di decadenza, la comunicazione andrà impugnata mediante notifica del ricorso all’agente della riscossione e/o all’ente impositore entro 60 giorni dal relativo ricevimento, a prescindere dalle modalità di notifica utilizzate (a mezzo pec o tramite posta elettronica semplice o raccomandata).

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