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Ispezioni, dati «validi» per il Fisco

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antiriciclaggio

Ispezioni, dati «validi» per il Fisco

Con la pubblicazione del decreto correttivo antiriciclaggio nella «Gazzetta Ufficiale» di ieri si possono effettuare le prime analisi di sistema. Uno degli aspetti più eclatanti risulta essere la piena utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite dalla Guardia di finanza nel corso di controlli ed ispezioni antiriciclaggio. Tra i principali aspetti innovativi delle VI direttiva Ue è da evidenziare l’inclusione espressa dei reati tributari nell’elenco dei reati presupposto al riciclaggio, il futuro ormai imminente dettato dagli Organismi internazionali sarà proprio l’integrazione della normativa fiscale in particolare sullo scambio di informazioni con quella antiriciclaggio.

Pertanto la piena utilizzabilità dei dati acquisiti nell’ambito delle ispezioni antiriciclaggio non è che la naturale conseguenza di questi nuovi orientamenti internazionali. Secondo le nuove previsioni il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, eseguirà i controlli sull’osservanza delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati non vigilati nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la Uif che ne richieda l’intervento a supporto dell’esercizio delle funzioni di propria competenza.

I nuovi poteri

Inoltre, potrà eseguire controlli anche su taluni dei soggetti vigilati (ad esempio intermediari finanziari), previa intesa con le rispettive autorità di vigilanza di settore. La riforma demanda allo stesso Nucleo speciale della Gdf il potere di definire la frequenza e l’intensità dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il medesimo organo avrà il potere di effettuare ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria ( poteri di accesso, ricerca documentale, verificazioni dirette e indirette). Gli stessi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli.

In vista dell’esercizio delle proprie attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria avrà altresì accesso ai dati contenuti nella sezione dell’anagrafe tributaria nonché alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, cui tali soggetti secondo le nuove norme sono tenuti ad iscriversi. Tutti questi dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte dal Nucleo speciale saranno quindi utilizzabili ai fini fiscali.

Cosa cambia rispetto al passato

Il cambiamento rispetto al regime previgente è decisivo. Prima infatti l’utilizzabilità espressa ai fini fiscali era circoscritta ai soli dati oggetto degli obblighi di registrazione oggi sostituiti dagli obblighi di conservazione. Con la nuova normativa invece l’attività di controllo da parte della Guardia di finanza non si ferma più alla mera verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio ma coinvolgerà direttamente anche la fase di accertamento tributario. Pertanto, se a seguito delle verifiche effettuate, dovessero emergere circostanze aventi rilievo sotto il profilo tributario, tutte le informazioni acquisite potranno essere utilizzate anche ai fini del monitoraggio fiscale.

L’esperienza fin qui maturata dimostra , infatti, che il monitoraggio dei flussi finanziari costituisce una delle più importanti risorse per il contrasto al riciclaggio. I dati e i documenti acquisiti ai fini antiriciclaggio assumono a ben vedere un rilievo determinante anche ai fini fiscali in quanto la possibilità, per esempio, di risalire al titolare effettivo consente una “azione mirata” rispetto a fenomeni di interposizione fittizia e, dunque, la possibilità di risalire all’effettivo possessore del reddito in qualità di soggetto destinatario della tassazione.

È necessario però evidenziare che non sempre i criteri e le classificazioni della normativa antiriciclaggio coincidono con quella fiscale: pertanto sarà necessario un attento vaglio di tali dati affinché si scongiurino casi di moltiplicazioni di sanzioni ed accertamenti per fatti ed atti che possono avere discipline ed effetti diversi. In questi casi si aprirà sia per l’amministrazione finanziaria che per i professionisti che assistono i contribuenti una nuova sfida culturale per adeguarsi al cambiamento.

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