Norme & Tributi

Il taglio al contenzioso parte da regole chiare

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LE LITI CON IL FISCO

Il taglio al contenzioso parte da regole chiare

Al completamento e all’avvio del regime di definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 11 del Dl 50/2017, dopo la conversione operata dalla legge 96/2017) mancano ancora i provvedimenti attuativi delle Entrate. Si tratta di un tassello necessario per definire le modalità tecniche tramite cui operare l’adesione. Ed è un tassello che deve intervenire in tempi rapidi: dal momento che la domanda di definizione, come anche il pagamento della prima rata, vanno presentati entro il 30 di settembre, è opportuno infatti che i provvedimenti siano adottati quanto prima, così da consentire ai contribuenti di prenderne adeguata e tempestiva visione. Ma non solo.

Oltre ai provvedimenti attuativi occorre che intervengano anche i chiarimenti ufficiali, indispensabili per risolvere i numerosi dubbi che il regime di definizione agevolata solleva. Ad esempio, una questione su cui sarebbe utile avere dei chiarimenti attiene all’ipotesi in cui parte della controversia da definire non sia solo l’agenzia delle Entrate ma anche Equitalia (oggi agenzia delle Entrate-Riscossione) perché oggetto di impugnazione è stato il ruolo congiuntamente alla cartella (nel caso in cui non si sia voluto/potuto rottamare il ruolo): la lettera della norma, a rigore, sembra indurre a una lettura restrittiva e quindi ad escludere tale possibilità che tuttavia, con buon senso, potrebbe essere superata. Un’altra questione, su cui certamente andrebbe fatta chiarezza, attiene poi al mancato pagamento delle rate successive alla prima, giacché sul punto la disciplina tace, diversamente da quanto accade con la rottamazione dei ruoli. Non si comprende, così, se il provvedimento di diniego possa essere motivato dal mancato pagamento delle rate successive (a rigore ciò dovrebbe essere escluso), come neanche si afferra il senso di sospendere il processo a fronte di una definizione già intervenuta, la quale dovrebbe comportare, per ciò solo, la cessazione della materia del contendere.

Altra questione sensibile concerne il conteggio delle somme dovute con la definizione. La disciplina stabilisce infatti che vadano scomputate le somme già versate a seguito della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, nonché quelle pagate per la rottamazione dei ruoli. Non è chiarito però se dagli importi dovuti possano scomputarsi integralmente anche le somme versate a titolo di sanzione: per la rottamazione dei ruoli viene precisato che queste somme non possono essere conteggiate, mentre nulla si dispone nella rottamazione delle liti. E il silenzio o indicazioni contrastanti dagli uffici (si veda l’articolo in pagina) alimentano il dubbio.

Queste sono solo alcune delle perplessità che vanno risolte: non solo perché la chiarezza è la migliore garanzia di successo dell’iniziativa quanto e soprattutto per evitare defatiganti contenziosi sull’applicazione di un regime, che dovrebbe invece mirare proprio a deflazionarli. Il successo della definizione agevolata, concepita auspicabilmente non per mere esigenze di gettito, andrà infatti misurato non solo e semplicemente per le risorse che saprà procurare, ma anche e soprattutto per il risultato deflattivo che riuscirà a realizzare.

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