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Corte costituzionale: si può cambiare sesso anche senza chirurgia

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LA SENTENZA

Corte costituzionale: si può cambiare sesso anche senza chirurgia

Si può ottenere il cambio di sesso anche senza alcun intervento chirurgico. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con sentenza n. 180 depositata ieri chiarendo comunque che, sebbene non sia necessario sottoporsi ad alcun intervento di “normoconformazione” sia esso “demolitorio” o “ricostruttivo”, resta fondamentale “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato” aggiungendo che “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione”.

“Serve un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere”

La sentenza della Corte costituzionale 

Così interpretata la norma messa sotto accusa dal Tribunale di Trento (articolo 1, comma 1, legge 164/1982) risulta rispettosa dei parametri di costituzionalità, laddove invece il tenore letterale della stessa induceva ad escludere la possibilità di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso anche in assenza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, vale a dire l'apparato genitale, in base al quale, al momento della nascita, si individua il sesso della persona. Richiedendo, quindi, “interventi non solo “demolitivi”, ma anche “ricostruttivi”, al fine di rendere la conformazione anatomica della persona il più possibile corrispondente a quella del diverso sesso da attribuire anagraficamente”. Si tratterebbe di una imposizione in grado di “pregiudicare” l'esercizio del diritto al cambio di sesso.

Un'impostazione già messa in discussione nella sentenza 221/2015 nella quale la Consulta già aveva ribadito che il giudice poteva rilevare il “completamento della transizione” laddove la persona interessata abbia già esercitato “in maniera definitiva il proprio diritto all'identità di genere (ad esempio, manifestando la propria condizione nella famiglia, nella rete degli affetti, nel luogo di lavoro, nelle formazioni di partecipazione politica e sociale), ancorché senza interventi farmacologici o chirurgici sui caratteri sessuali secondari”. Tesi già sostenuta dalla Corte di cassazione (sentenza 15138/2015) e che consente ora alla Corte costituzionale di ribadire che la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali o conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, che costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.

Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali può essere quindi autorizzato in funzione di garanzia del diritto alla salute o nei casi in cui lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico; in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, “porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione (come sosteneva il Tribunale di Trento) ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.

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