La definizione normativa del contratto di prestazione occasionale individua il voucher per le imprese come «il contratto mediante il quale un utilizzatore …acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni occasionali…». In realtà, l’intento nobile di scongiurare gli abusi ha sortito un nuovo quadro di regole che dopo la prima settimana di operatività appaiono anche troppo macchinose, peraltro con alcuni punti interpretativi ancora da chiarire (si pensi per esempio al caso dei valori riferiti al comparto agricolo diffusi in un primo tempo errati) e con procedure che avranno bisogno di tempo per andare a regime.
Il nuovo impianto operativo predisposto dall’Inps sulla base delle indicazioni normative rischia quindi di delineare una procedura di gestione di questi “nuovi voucher” che appare alle imprese utilizzatrici anche più intricata e burocratica di una normale assunzione di un lavoratore dipendente.
Neppure le famiglie che si trovano a maneggiare la nuova disciplina - attraverso l’acquisto del cosiddetto libretto di famiglia - se la passano tanto meglio perché anche in capo a questa categoria è stato tracciato un labirinto di passaggi, che poco si conciliano con l’utilizzo spiccio che dovrebbe, invece, caratterizzare queste prestazioni “mordi e fuggi”. Identificazione, registrazione, deposito della provvista, denuncia/comunicazione, consuntivazione, e così via: sono gli adempimenti con cui dovrà prendere dimestichezza chi si vuole affacciare a questa realtà.
Tornando alla difficoltà con cui devono fare i conti gli utilizzatori dei nuovi voucher, una delle principali criticità deriva dal fatto che la maggior parte dei soggetti - non solo prestatori ma anche utilizzatori – non sono in possesso del Pin per l’accesso alla piattaforma Inps, propedeutico per poter effettuare qualsiasi operazione. Per esempio, la stragrande maggioranza delle imprese con dipendenti non ha, di norma, l’esigenza di possederlo perché solitamente affida gli adempimenti agli intermediari abilitati.
Questi ultimi, però, non hanno ancora la possibilità di essere delegati alla gestione delle procedure dato che la piattaforma informatica loro riservata deve ancora essere resa disponibile (avverrà, ha annunciato l’Istituto, entro il mese di luglio 2017).
Altra problematica è quella connessa alle tempistiche di accredito delle provviste versate dagli utilizzatori, passaggio fondamentale per poter attivare le prestazioni: infatti, l’Inps ha tempo fino a 7 giorni dal momento del pagamento per poter rendere disponibili le somme stesse. Con questa gestione quello che dovrebbe essere la caratteristica peculiare del voucher, ossia la rapidità del suo impiego, viene meno, snaturandone la funzione. Peraltro, a oggi l’unica modalità di versamento utilizzabile è quella tramite modello F24.
In questo quadro, anche il prestatore deve attendere il mese successivo a quello della prestazione (l’Inps ha tempo fino al giorno 15) per ricevere l’accredito: una tempistica che mal si attaglia al contesto dei “lavoretti” retribuiti
con i voucher.
Tutto questo senza considerare i requisiti, le limitazioni e le prescrizioni che occorre valutare e rispettare, al fine di non incorrere nell’apparato sanzionatorio: è raro immaginare che un utilizzatore, anche si tratti di un’impresa, possa gestire il tutto senza l’ausilio di un intermediario mentre sarebbe stato più logico il percorso contrario. L’auspicio è che, esaurita la fase di avvio, il lavoro occasionale possa trovare una gestione (l’ennesima) più semplice e immediata.
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