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Criteri Ocse alle stabili organizzazioni

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CONTROLLI FISCALI INTERNAZIONALI

Criteri Ocse alle stabili organizzazioni

La Convenzione Multilaterale Beps (Base Erosion and Profit Shifting) di Parigi del 24 novembre 2016, già esaminata per quanto concerne le misure antiabuso (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 luglio scorso) merita ulteriore attenzione per le novità riguardanti la nozione di «stabile organizzazione», vista anche la crescente attenzione per il fenomeno.

La Multilaterale Beps va a incidere potenzialmente, com’è noto, su gran parte delle Convenzioni concluse dall’Italia (cosiddetti «Accordi fiscali coperti» ricordati il 10 luglio). Dalla lista provvisoria di riserve e notifiche messa finora a disposizione dall’Italia, si evince l’approccio che il nostro Paese intende seguire in materia di contrasto agli schemi volti a evitare lo status di stabile organizzazione: applicare gli articoli 13 e 15 e non applicare gli articoli 12 e 14.

L’articolo 13 della Multilaterale Beps riguarda le «eccezioni negative» di stabile organizzazione. Si tratta di quelle attività che, anche se svolte in una sede fissa di affari nel territorio dello Stato, non comportano l’esistenza di una stabile organizzazione e quindi non comportano il diritto per l’Italia di tassare il reddito d’impresa (si vedano le schede). Ebbene, ai sensi dell’articolo 13 assumerà in ogni caso rilevanza essenziale il carattere preparatorio o ausiliario dell’attività esercitata in Italia rispetto al core business dell’impresa non residente: se queste attività non avranno carattere preparatorio o ausiliario, la sede fissa di affari potrà costituire una stabile organizzazione ai fini fiscali.

Ciò discende dai paragrafi 2 e 4, che l’Italia ha scelto di applicare. In virtù del paragrafo 2, ai fini di un qualunque Accordo fiscale coperto, una sede fissa di affari nella quale sono esercitate attività che rappresentano eccezioni negative secondo tale Accordo, o qualunque altra attività o l’esercizio combinato di attività ai due punti precedenti, non si qualifica come stabile organizzazione soltanto a condizione che tale attività, o nel caso sub , l’attività complessiva, abbia carattere preparatorio o ausiliario. Ciò implica, ad esempio, che le attività di consegna o deposito di merci potranno costituire effettivamente un’eccezione negativa solo laddove abbiano carattere preparatorio o ausiliario rispetto all’attività principale dell’impresa non residente. Si tratta di attività per le quali il settore dell’e-commerce in genere, ad esempio, potrebbe riscontrare differenze rispetto al presente; e di modifiche che potrebbero incidere sulla procedura di collaborazione rafforzata introdotta dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 50/2017 (la «web tax»).

Il paragrafo 4 attribuisce poi rilevanza alla combinazione di attività svolte in diverse sedi dalla medesima impresa non residente, o svolte nella stessa sede o in diverse sedi dall’impresa non residente e da un’impresa a essa strettamente collegata (come definita all’articolo 15 della Multilaterale Beps). Queste combinazioni potranno qualificarsi come stabile organizzazione, laddove le attività svolte costituiscano funzioni complementari appartenenti a un’operazione economica coesa e a condizione che l’attività complessiva che ne risulti non abbia comunque carattere preparatorio o ausiliario. Si intende, in altri termini, impedire che il frazionamento di un’operazione economica funzionalmente unitaria tra diverse sedi e/o imprese collegate, consenta di evitare lo status di stabile organizzazione. Vengono così parzialmente superati i chiarimenti contenuti nel Commentario all’articolo 5 del Modello di Convenzione Ocse, al paragrafo 27.1.

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