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Per l’ex che insegna niente assegno dal marito ricco

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Diritto

Per l’ex che insegna niente assegno dal marito ricco

(Agf)
(Agf)

Il marito facoltoso non deve l’assegno di divorzio all’ex che fa la professoressa. La Corte di cassazione torna a ribadire l’applicabilità del principio affermato con la sentenza 11504 del 10 maggio scorso.

Con la sentenza 20525, i giudici della sesta sezione ribaltano una “doppia conforme” a favore della moglie, facendo perdere la partita finale alla signora. Il tribunale di primo grado aveva, infatti, in sede di divorzio, stabilito che l’ex marito ricco corrispondesse un assegno divorzile alla ex moglie. Secondo i giudici di prima istanza il “mantenimento” si rendeva necessario «in ragione della forte sproporzione delle situazioni reddituali e patrimoniali tra le parti e al fine di una conservazione, almeno tendenziale, in favore del coniuge economicamente più debole del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio».

Una decisione che la Corte d’appello sottoscrive punto per punto, ma sulla quale è, ovviamente, in disaccordo l’ex marito. L’uomo si rammarica che i giudici di merito non abbiano in alcun modo dato un peso al fatto che lui aveva dato alla ex 157 mila euro prima della pronuncia di divorzio, nè valorizzato il fatto che la signora era tutt’altro che bisognosa. La donna poteva contare, infatti, sul suo stipendio di professoressa di matematica, su un’abitazione di proprietà, oltre che sui frutti di vari investimenti immobiliari. Dalla situazione economica era chiaro, secondo il ricorrente, che non c’erano i presupposti per l’assegno.

Per la Cassazione il ricorso va accolto in continuità con quanto affermato nella sentenza 11504. I giudici ricordano che il diritto all’assegno è condizionato dal risultato di una verifica giudiziale che si articola in due fasi distinte.

Solo se viene accertato che esistono le condizioni per l’assegno si può compiere il passo successivo per stabilire il suo ammontare. E nel caso esaminato il diritto non c’è. La Cassazione annulla il verdetto e rinvia alla Corte d’appello perchè decida in base alla più recente giurisprudenza.

I giudici anche con la sentenza 1548 del 21 giugno scorso avevano negato l’assegno ad un ex moglie autosufficiente perchè pensionata. In quell’occasione era stata disattesa la richiesta del Pg di rimettere a questione alle Sezioni unite, per definire meglio gli “indici” dell’autosufficienza economica e per fare chiarezza sul termine “attitudini” riferito alla capacità e possibilità di trovare un lavoro. Anche la presidente della nona sezione del Tribunale di Milano Anna Cattaneo, pur specificando che il nuovo principio andava applicato ai processi in corso, aveva individuato una criticità nel fatto che una decisione adottata a sezioni semplici avesse superato quanto affermato a sezioni unite. Ma la Cassazione tira dritto

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